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Regolamento per la disciplina dei professori a contratto

(emanato con D.R.1083/01 del 24/10/2001 e pubblicato all‘Albo dell‘Università il 24/10/2001)

Art. 1

Oggetto

Il presente Regolamento disciplina i criteri, le modalità e le procedure per il conferimento di contratti di insegnamento ai sensi del D.M. 21.5.1998, n. 242.

Art. 2

Tipologia degli insegnamenti

1. In presenza di particolari e motivate esigenze didattiche e nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, possono essere coperti mediante i contratti di cui al presente regolamento:

a.      gli insegnamenti ufficiali nei corsi di studio, eventualmente articolati in moduli, di cui all’art. 12, c. 2 del D.M. 509/99;

b.      corsi integrativi di quelli ufficiali, finalizzati all’acquisizione di significative esperienze professionali o scientifiche.

2. I contratti stipulati ai sensi del presente Regolamento non danno luogo a diritti in ordine all’accesso nei ruoli dell’Università.

Art. 3

 Incompatibilità

Non possono essere stipulati contratti di diritto privato per l’insegnamento con soggetti:

a) che siano dipendenti di questa o di altre università italiane, o che si trovino nelle situazioni di incompatibilità ex art. 13 del D. P. R. 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) che siano contemporaneamente titolari di assegni di ricerca conferiti ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

c) che siano contemporaneamente iscritti a corsi di dottorato di ricerca

d) che abbiano rapporti di collaborazione con istituti di preparazione agli esami universitari.

Art. 4

 Durata e rinnovo dei contratti

I contratti stipulati ai sensi del presente regolamento hanno la durata massima di un anno e possono essere rinnovati con lo stesso studioso o esperto per non più di sei anni consecutivi, ferma restando in ogni caso la necessità di esperire la procedura di selezione pubblica regolata dai successivi articoli del presente regolamento.

Art. 5

 Trattamento previdenziale e assicurativo

1. Ai contratti di cui al presente Regolamento si applicano, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all’art. 2, comma 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni e quelle di cui al D.Leg.vo. 23.2.2000 n. 38.

2. L’Università provvede alla copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile verso terzi dei professori a contratto limitatamente allo svolgimento della relativa attività di docenza.

Art. 6

 Deliberazioni della Facoltà

1. Nel quadro della programmazione didattica annuale, il Consiglio di Facoltà, tenendo conto delle proposte delle strutture didattiche e nei limiti delle risorse assegnate, può disporre la stipula di contratti di diritto privato con studiosi od esperti, anche di cittadinanza straniera, di adeguata e comprovata qualificazione professionale e/o scientifica.

2. La copertura di insegnamenti tramite contratti di diritto privato è subordinata esclusivamente alla accertata indisponibilità dei docenti della Facoltà ad assumere l’insegnamento medesimo a titolo di affidamento gratuito o a seguito delle procedure di cui all’art. 4 della Legge 370 del 19.10.1999 sulla incentivazione didattica dei professori e dei ricercatori.

3. Nella delibera di cui al precedente comma 1, il Consiglio di Facoltà definisce il programma delle attività didattiche del professore a contratto. Il Consiglio di Facoltà può indicare i requisiti minimi richiesti per partecipare alla selezione e i titoli scientifici e/o professionali necessari per comprovarne il possesso in relazione alle specifiche esigenze didattiche del corso.

4. Nella stessa delibera il Consiglio di Facoltà, valutate tutte le caratteristiche delle attività richieste, determina altresì l’ammontare del compenso lordo comprensivo degli oneri a carico dell’Amministrazione.

Art. 7

Selezione dei candidati

La scelta del soggetto con cui stipulare un contratto di insegnamento avviene a seguito di procedura di valutazione comparativa per soli titoli dei candidati. A tal fine, il Consiglio di Facoltà può designare una Commissione, composta da tre professori di ruolo della Facoltà.

Art. 8

Bando di selezione

1. Ciascuna procedura di valutazione comparativa si apre mediante emanazione, da parte del Preside, di un bando nel quale sono indicati i requisiti scientifici e/o professionali richiesti e le attività didattiche che si intendono affidare. Il bando reca, inoltre, indicazioni circa l’importo del compenso e i modi e i tempi di erogazione dello stesso, l’Ufficio responsabile del procedimento, i termini per la presentazione della domanda stabiliti in misura non inferiore a 10 giorni e non superiore a 30 giorni, i termini per la conclusione della selezione.

2. Ai bandi viene data idonea pubblicità mediante esposizione all’albo ufficiale dell’Università e della Facoltà nonché per via telematica per un periodo non inferiore a dieci giorni.

Art. 9

Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa, redatta in carta libera e sottoscritta dalla persona interessata, è presentata o inviata a mezzo raccomandata al Preside della Facoltà che ha emanato il bando.

2. Alla domanda sono allegati un curriculum dell’attività scientifica e/o professionale ed ogni altro titolo o documento che il candidato ritenga utile alla valutazione. Nella domanda va indicata anche l’eventuale sussistenza di altre domande di contratto presentate per il medesimo anno accademico relative ad altro insegnamento presso l’Università della Tuscia, ovvero l’eventuale sussistenza di altro contratto stipulato per il medesimo anno accademico con l’Università della Tuscia o con altra Università.

Art. 10

 Procedura di valutazione comparativa

1. Il Consiglio di Facoltà procede direttamente o attraverso la Commissione di cui all’art. 7 del presente Regolamento, alla valutazione comparativa dei candidati, previa determinazione dei criteri di valutazione. Costituiscono specifici titoli di valutazione l’attività didattica già svolta dal candidato quale titolare del contratto nell’anno accademico precedente, e il giudizio espresso sulla stessa dalla Facoltà.

2. Il Consiglio di Facoltà, sulla base della propria delibera di valutazione o della proposta elaborata dall’apposita Commissione, delibera a maggioranza dei presenti la stipula del contratto. Resta salva la possibilità di respingere, con motivata relazione, tutte le domande presentate e di avviare una nuova procedura selettiva.

Art. 11

                                                                          Stipula

1. Il contratto è stipulato dal Rettore. Con delibera del Consiglio di Facoltà, possono essere proposte integrazioni al contratto, per assolvere specifiche esigenze didattiche.

2. Qualora lo studioso od esperto contraente sia dipendente di una pubblica amministrazione, il contratto è stipulato previa acquisizione dell’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza ai sensi dell’art. 58 del decreto legislativo 3 febbraio1993, n. 29 e successive modificazioni.

3. Le incombenze contabili, previdenziali e fiscali sono a carico degli Uffici della Amministrazione Centrale dell’Università.

Art. 12

Pagamento del corrispettivo

Il pagamento del corrispettivo, di regola in unica soluzione, avviene previa certificazione, da parte del Preside della Facoltà, dell’adempimento degli obblighi contrattuali. Dopo avere svolto almeno metà del corso di insegnamento, così come da apposita certificazione del Preside, l’interessato può chiedere al Rettore l’anticipazione di una quota parte del corrispettivo, comunque non superiore al 50% del totale lordo.

Art. 13

 Professori incaricati di insegnamenti ufficiali

1. I professori a contratto incaricati di insegnamenti ufficiali nei corsi di studio svolgono le attività didattiche previste nella delibera del Consiglio di Facoltà, di cui all’art. 6, comma 3, del presente Regolamento.

2. Partecipano comunque alle commissioni degli esami di profitto per tutte le sessioni relative all’anno accademico di riferimento, nonché all’esame finale per il conseguimento del titolo di studio, come previsto dall’art. 18, c. 6 del Regolamento didattico d’Ateneo.

3. Partecipano inoltre alle attività di orientamento e di tutorato agli studenti di cui all’art. 7 del Regolamento didattico d’Ateneo, ivi comprese le attività formative di cui all’art. 11, c. 7 lett. f) del D.M. 509/99.

4. Possono assegnare tesi di laurea e dirigerne lo svolgimento.

5. La partecipazione dei professori a contratto ai Consigli di corso è regolata dall’art. 4, c. 5 del Regolamento didattico d’Ateneo.

Art. 14

Contratti per corsi integrativi

1. Gli incaricati di corsi integrativi di quelli ufficiali svolgono le attività didattiche previste nella delibera del Consiglio di Facoltà, di cui all’art. 6, comma 2, del presente Regolamento, nel rispetto degli orari, delle forme e dei programmi concordati con il professore titolare del relativo corso ufficiale.

2. Partecipano, quali cultori della materia, alle commissioni degli esami di profitto del corso ufficiale per tutte le sessioni relative all’anno accademico di riferimento.

Art. 15

 Registro delle lezioni e relazione sull’attività svolta

I professori a contratto certificano tutte le proprie attività didattiche nei modi e nei tempi previsti dall’art. 11 del Regolamento didattico d’Ateneo e presentano al Preside una dettagliata relazione finale sull’attività svolta, utile anche ai fini di un eventuale rinnovo.

Art. 16

 Risoluzione per inadempimento

In caso di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, il Preside propone al Rettore la risoluzione del contratto, previa deliberazione del Consiglio di Facoltà e previa contestazione degli addebiti al titolare del contratto.

Art. 17

 Entrata in vigore e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento non si applica ai contratti di prestazione d'opera intellettuale per coprire insegnamenti di cattedre europee e analoghi corsi attivati nell'ambito dell'Azione Jean Monnet o comunque di scambi culturali.

2. Il presente regolamento è emanato con decreto rettorale che indica la data di entrata in vigore.

3. Dalla stessa data si intendono inapplicabili gli articoli 25 e 100, lettera d) del DPR 382/1980, l’art. 4, commi 6 e 7, del DPR 162/1982, l’art. 1, c. 32, della Legge 549/1995, nonché gli articoli 94, c. 3 e 95, c. 1, del DPR 382/1980 e l’art. 14, c. 2 del DPR 162/1982, limitatamente alla locuzione "professori a contratto" e ogni altra disposizione incompatibile con il presente Regolamento.