Regolamento per la disciplina dei professori a contratto
(emanato con D.R.1083/01 del 24/10/2001 e pubblicato
allAlbo dellUniversità il 24/10/2001)
Art. 1
Oggetto
Il presente Regolamento disciplina
i criteri, le modalità e le procedure per il conferimento di contratti
di insegnamento ai sensi del D.M. 21.5.1998, n. 242.
Art. 2
Tipologia degli insegnamenti
1. In presenza di particolari
e motivate esigenze didattiche e nei limiti degli appositi stanziamenti
di bilancio, possono essere coperti mediante i contratti di cui
al presente regolamento:
a. gli
insegnamenti ufficiali nei corsi di studio, eventualmente articolati
in moduli, di cui allart. 12, c. 2 del D.M. 509/99;
b. corsi
integrativi di quelli ufficiali, finalizzati allacquisizione
di significative esperienze professionali o scientifiche.
2.
I contratti stipulati ai sensi del presente Regolamento non danno
luogo a diritti in ordine allaccesso nei ruoli dellUniversità.
Art. 3
Incompatibilità
Non possono essere stipulati
contratti di diritto privato per linsegnamento con soggetti:
a) che siano dipendenti di
questa o di altre università italiane, o che si trovino nelle
situazioni di incompatibilità ex art. 13 del D. P. R. 11 luglio
1980, n. 382, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) che siano contemporaneamente
titolari di assegni di ricerca conferiti ai sensi dellart.
51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
c) che siano contemporaneamente
iscritti a corsi di dottorato di ricerca
d) che abbiano rapporti di
collaborazione con istituti di preparazione agli esami universitari.
Art. 4
Durata e rinnovo dei contratti
I contratti stipulati ai sensi
del presente regolamento hanno la durata massima di un anno e
possono essere rinnovati con lo stesso studioso o esperto per
non più di sei anni consecutivi, ferma restando in ogni caso la
necessità di esperire la procedura di selezione pubblica regolata
dai successivi articoli del presente regolamento.
Art.
5
Trattamento previdenziale e assicurativo
1. Ai contratti di cui al presente
Regolamento si applicano, in materia previdenziale, le disposizioni
di cui allart. 2, comma 26 e seguenti, della legge 8 agosto
1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni e quelle
di cui al D.Leg.vo. 23.2.2000 n. 38.
2. LUniversità provvede
alla copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità
civile verso terzi dei professori a contratto limitatamente allo
svolgimento della relativa attività di docenza.
Art. 6
Deliberazioni della Facoltà
1. Nel quadro della programmazione
didattica annuale, il Consiglio di Facoltà, tenendo conto delle
proposte delle strutture didattiche e nei limiti delle risorse
assegnate, può disporre la stipula di contratti di diritto privato
con studiosi od esperti, anche di cittadinanza straniera, di adeguata
e comprovata qualificazione professionale e/o scientifica.
2. La copertura di insegnamenti
tramite contratti di diritto privato è subordinata esclusivamente
alla accertata indisponibilità dei docenti della Facoltà ad assumere
linsegnamento medesimo a titolo di affidamento gratuito
o a seguito delle procedure di cui allart. 4 della Legge
370 del 19.10.1999 sulla incentivazione didattica dei professori
e dei ricercatori.
3. Nella delibera di cui al
precedente comma 1, il Consiglio di Facoltà definisce il programma
delle attività didattiche del professore a contratto. Il Consiglio
di Facoltà può indicare i requisiti minimi richiesti per partecipare
alla selezione e i titoli scientifici e/o professionali necessari
per comprovarne il possesso in relazione alle specifiche esigenze
didattiche del corso.
4. Nella stessa delibera il
Consiglio di Facoltà, valutate tutte le caratteristiche delle
attività richieste, determina altresì lammontare del compenso
lordo comprensivo degli oneri a carico dellAmministrazione.
Art. 7
Selezione dei candidati
La scelta del soggetto con
cui stipulare un contratto di insegnamento avviene a seguito di
procedura di valutazione comparativa per soli titoli dei candidati.
A tal fine, il Consiglio di Facoltà può designare una Commissione,
composta da tre professori di ruolo della Facoltà.
Art. 8
Bando di selezione
1. Ciascuna procedura di valutazione
comparativa si apre mediante emanazione, da parte del Preside,
di un bando nel quale sono indicati i requisiti scientifici e/o
professionali richiesti e le attività didattiche che si intendono
affidare. Il bando reca, inoltre, indicazioni circa limporto
del compenso e i modi e i tempi di erogazione dello stesso, lUfficio
responsabile del procedimento, i termini per la presentazione
della domanda stabiliti in misura non inferiore a 10 giorni e
non superiore a 30 giorni, i termini per la conclusione della
selezione.
2. Ai bandi viene data idonea
pubblicità mediante esposizione allalbo ufficiale dellUniversità
e della Facoltà nonché per via telematica per un periodo non inferiore
a dieci giorni.
Art. 9
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione
alla procedura di valutazione comparativa, redatta in carta libera
e sottoscritta dalla persona interessata, è presentata o inviata
a mezzo raccomandata al Preside della Facoltà che ha emanato il
bando.
2. Alla domanda sono allegati
un curriculum dellattività scientifica e/o professionale
ed ogni altro titolo o documento che il candidato ritenga utile
alla valutazione. Nella domanda va indicata anche leventuale
sussistenza di altre domande di contratto presentate per il medesimo
anno accademico relative ad altro insegnamento presso lUniversità
della Tuscia, ovvero leventuale sussistenza di altro contratto
stipulato per il medesimo anno accademico con lUniversità
della Tuscia o con altra Università.
Art. 10
Procedura di valutazione comparativa
1. Il Consiglio di Facoltà
procede direttamente o attraverso la Commissione di cui allart.
7 del presente Regolamento, alla valutazione comparativa dei candidati,
previa determinazione dei criteri di valutazione. Costituiscono
specifici titoli di valutazione lattività didattica già
svolta dal candidato quale titolare del contratto nellanno
accademico precedente, e il giudizio espresso sulla stessa dalla
Facoltà.
2. Il Consiglio di Facoltà,
sulla base della propria delibera di valutazione o della proposta
elaborata dallapposita Commissione, delibera a maggioranza
dei presenti la stipula del contratto. Resta salva la possibilità
di respingere, con motivata relazione, tutte le domande presentate
e di avviare una nuova procedura selettiva.
Art. 11
Stipula
1. Il contratto è stipulato
dal Rettore. Con delibera del Consiglio di Facoltà, possono essere
proposte integrazioni al contratto, per assolvere specifiche esigenze
didattiche.
2. Qualora lo studioso od esperto
contraente sia dipendente di una pubblica amministrazione, il
contratto è stipulato previa acquisizione dellautorizzazione
dellamministrazione di appartenenza ai sensi dellart.
58 del decreto legislativo 3 febbraio1993, n. 29 e successive
modificazioni.
3. Le incombenze contabili,
previdenziali e fiscali sono a carico degli Uffici della Amministrazione
Centrale dellUniversità.
Art.
12
Pagamento
del corrispettivo
Il pagamento del corrispettivo,
di regola in unica soluzione, avviene previa certificazione, da
parte del Preside della Facoltà, delladempimento degli obblighi
contrattuali. Dopo avere svolto almeno metà del corso di insegnamento,
così come da apposita certificazione del Preside, linteressato
può chiedere al Rettore lanticipazione di una quota parte
del corrispettivo, comunque non superiore al 50% del totale lordo.
Art. 13
Professori incaricati di insegnamenti
ufficiali
1. I professori a contratto
incaricati di insegnamenti ufficiali nei corsi di studio svolgono
le attività didattiche previste nella delibera del Consiglio di
Facoltà, di cui allart. 6, comma 3, del presente Regolamento.
2. Partecipano comunque alle
commissioni degli esami di profitto per tutte le sessioni relative
allanno accademico di riferimento, nonché allesame
finale per il conseguimento del titolo di studio, come previsto
dallart. 18, c. 6 del Regolamento didattico dAteneo.
3. Partecipano inoltre alle
attività di orientamento e di tutorato agli studenti di cui allart.
7 del Regolamento didattico dAteneo, ivi comprese le attività
formative di cui allart. 11, c. 7 lett. f) del D.M. 509/99.
4. Possono assegnare tesi di
laurea e dirigerne lo svolgimento.
5. La partecipazione dei professori
a contratto ai Consigli di corso è regolata dallart. 4,
c. 5 del Regolamento didattico dAteneo.
Art. 14
Contratti per corsi integrativi
1. Gli incaricati di corsi
integrativi di quelli ufficiali svolgono le attività didattiche
previste nella delibera del Consiglio di Facoltà, di cui allart.
6, comma 2, del presente Regolamento, nel rispetto degli orari,
delle forme e dei programmi concordati con il professore titolare
del relativo corso ufficiale.
2. Partecipano, quali cultori
della materia, alle commissioni degli esami di profitto del corso
ufficiale per tutte le sessioni relative allanno accademico
di riferimento.
Art. 15
Registro delle lezioni e relazione
sullattività svolta
I professori a contratto certificano
tutte le proprie attività didattiche nei modi e nei tempi previsti
dallart. 11 del Regolamento didattico dAteneo e presentano
al Preside una dettagliata relazione finale sullattività
svolta, utile anche ai fini di un eventuale rinnovo.
Art. 16
Risoluzione per inadempimento
In caso di grave inadempimento
delle obbligazioni contrattuali, il Preside propone al Rettore
la risoluzione del contratto, previa deliberazione del Consiglio
di Facoltà e previa contestazione degli addebiti al titolare del
contratto.
Art. 17
Entrata in vigore e ambito di
applicazione
1. Il presente regolamento
non si applica ai contratti di prestazione d'opera intellettuale
per coprire insegnamenti di cattedre europee e analoghi corsi
attivati nell'ambito dell'Azione Jean Monnet o comunque di scambi
culturali.
2.
Il presente regolamento è emanato con decreto rettorale che indica
la data di entrata in vigore.
3. Dalla stessa data si intendono
inapplicabili gli articoli 25 e 100, lettera d) del DPR 382/1980,
lart. 4, commi 6 e 7, del DPR 162/1982, lart. 1, c.
32, della Legge 549/1995, nonché gli articoli 94, c. 3 e 95, c.
1, del DPR 382/1980 e lart. 14, c. 2 del DPR 162/1982, limitatamente
alla locuzione "professori a contratto" e ogni altra
disposizione incompatibile con il presente Regolamento.