D.D.D.
n.1/2005
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DI STORIA E CULTURE DEL TESTO E DEL DOCUMENTO
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto lo statuto di questo Ateneo
emanato con decreto rettorale del 29 luglio 1996, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 188 del 12 agosto 1996.
Visto l'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, con il quale sono stati istituiti gli assegni per la collaborazione ad
attività di ricerca da destinare a dottori di ricerca o laureati in possesso di
curriculum scientifico professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca;
Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1998 con il quale
il MURST ha determinato l'importo e i criteri per il conferimento degli assegni
istituiti con il già citato art. 51 della legge 449/97;
Visto al riguardo il regolamento
per il conferimento dei suindicati assegni, adottato da questa Università ed
emanato con decreto rettorale n. 603 del 6 agosto 1998;
Visto il D.R. n. 951/00 del 1/8/2000 con il quale sono
trasferite ai direttori dei dipartimenti tutte le competenze relative
al conferimento degli assegni di ricerca;
Visto la nota prot. n. 1422 del
6/12/2000 con la quale il Magnifico Rettore conferma che il D.R. n. 951/00 ha
modificato implicitamente il regolamento sugli assegni emanato con D.R. 603/98
e ne trae esplicitamente le relative conseguenze;
Visto il D.R. n. 189/01 del 22/03/2001 con il quale è stato modificato l’art. 12 co. 2 del D.R. 603/1998
stabilendo che viene data pubblicità alla selezione “mediante affissione del
relativo bando all’albo dell’Ateneo e delle strutture di ricerca assegnatarie
nonché sul sito Internet dell’Ateneo (http:/www.unitus.it)”;
Considerato
che il Consiglio del Dipartimento di Storia e culture del testo e del
documento, nella seduta del 12/01/2005 verbale n. 105, ha approvato
l’attivazione di un assegno di ricerca dell’importo annuo di € 16.138,00 al
lordo degli oneri INPS a carico dell’assegnista, ovvero al netto degli oneri a
carico dell’Amministrazione, finanziato su fondi relativi
alle Convenzioni in atto di cui è responsabile scientifico prof. Luciano
Osbat;
D E C R E T A
Art.
1
E’
indetta presso il Dipartimento di Storia e culture del testo e del documento
dell’Università degli studi della Tuscia selezione pubblica, per titoli e
colloquio, per l'attribuzione del seguente assegno per collaborazioni ad
attività di ricerca dell'importo annuo di di €
16.138,00 al lordo degli oneri INPS a carico dell’assegnista, ovvero al netto
degli oneri a carico dell’Amministrazione:
N.
1 assegno di durata annuale per la ricerca “Dagli standard di descrizione archivistica ai principi organizzativi
delle banche dati nei settori degli archivi e della documentazione”.
L'attività di
collaborazione alla ricerca si svolgerà nell’ambito delle attività previste
dalle convenzioni in atto e dagli accordi in essere con le diocesi di Viterbo e
di Terni-Narni-Amelia, oltre che nel quadro di
interventi finalizzati al riordinamento degli archivi d’impresa del Lazio e
dell’Umbria.
I titoli ed il colloquio dei candidati
dovranno vertere su tematiche attinenti alle
discipline del raggruppamento M-STO08 (Archivistica, Bibliografia,
Biblioteconomia); è inoltre richiesta una specifica esperienza nell’utilizzo di
strumenti informatici e di applicazioni multimediali all’ordinamento e alla
fruizione degli archivi.
Art.
2
Trattamento
fiscale, previdenziale e assicurativo
All’assegno di cui al presente bando si applicano, in
materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13.8.1984, n.
476, e successive modificazioni e integrazioni, nonché,
in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge
8.8.1995, n. 335, come modificato dall'art. 59, comma 16,
della legge n. 449 del 27.12.1997 e secondo la normativa vigente.
L'Università provvede alle coperture
assicurative per infortuni e per responsabilità civile verso
terzi a favore di titolari degli assegni nell'ambito dell'espletamento
della loro attività di ricerca.
Art.
3
Requisiti
generali di ammissione
Possono
partecipare alle selezioni pubbliche indette per il conferimento degli assegni
coloro che abbiano conseguito il titolo di dottore di
ricerca e i laureati in possesso di curriculum scientifico-professionale
attinente all'attività di ricerca da svolgere, con esclusione del personale di
ruolo presso le Università, gli osservatori astronomici, astrofisici e
Vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del
D.P.C.M. 30.12.1993, n. 593, e successive modificazioni ed integrazioni, l'ENEA
e l'ASI.
I
partecipanti devono essere cittadini italiani o appartenere all'Unione europea.
Possono altresì partecipare alle selezioni i cittadini extracomunitari purché
in possesso del titolo di dottore di ricerca. Per i
partecipanti in possesso di titoli di studio conseguiti all'estero
l'equipollenza dei titoli sarà deliberata dal senato accademico. A tal
fine i candidati dovranno allegare ai titoli la traduzione in lingua italiana e
la dichiarazione di valore dei titoli nel Paese dove sono stati conseguiti,
rilasciata dall'Ambasciata italiana del posto, nonché
il relativo curriculum degli studi e gli esami sostenuti.
I
cittadini stranieri dovranno avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I
requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di
ammissione.
I
candidati sono ammessi con riserva alla selezione.
L'Amministrazione
può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla
procedura concorsuale per difetto dei requisiti
prescritti.
Art.
4
Domanda,
termine di presentazione, titoli e curriculum professionale
La
domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta
libera, deve essere indirizzata e presentata direttamente o a mezzo di
raccomandata postale con avviso di ricevimento al Dipartimento di Storia e
culture del testo e del documento - Università degli Studi della Tuscia – Largo
dell’Università 01100 Viterbo, entro il
termine perentorio di giorni trenta a decorrere dalla data di affissione del
bando all'albo ufficiale di Ateneo.
Il
bando sarà affisso all’albo dell’Ateneo e del Dipartimento e sarà pubblicato
sul sito Internet dell'Ateneo (http://www.unitus.it/).
Si
considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno entro il termine suindicato. A tal fine
fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Non
saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, quelle prive di
dati anagrafici e quelle che, per qualsiasi causa, dovessero essere prodotte a questa Università oltre il termine sopra indicato.
Tutte
le comunicazioni riguardanti le selezioni indette con
il presente decreto verranno inoltrate agli interessati a mezzo di
raccomandata.
L'Amministrazione
non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente o da mancata, oppure
tardiva, comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
né per gli eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Il
candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione, in unica copia:
a)
certificato
di laurea con l'indicazione delle votazioni riportate nei singoli esami di
profitto e nell'esame di laurea,
b)
certificato
comprovante l'acquisizione del titolo di dottore di ricerca o l'avvenuto superamento
dell'esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca con
l'indicazione del corso seguito, qualora posseduto,
c)
documenti
e titoli, unitamente ad un elenco degli stessi, che si ritengono utili ai fini
della selezione (diplomi di specializzazione, attestati di frequenza di corsi
di perfezionamento post-lauream, conseguiti in Italia o all'estero, borse di
studio o incarichi di ricerca sia in Italia che all'estero, ecc..),
d)
pubblicazioni
e relativo elenco, tesi di laurea, ecc.
e)
curriculum
della propria attività scientifica e professionale.
Non
saranno valutati titoli eventualmente già prodotti a questa o altra
Amministrazione ai quali dovesse essere fatto
riferimento, né titoli che dovessero pervenire a questa Università dopo il
termine per la presentazione delle domande di ammissione.
I
titoli devono essere prodotti in carta libera.
Le
pubblicazioni sono valide ai fini della valutazione anche se prodotte in
semplice fotocopia, purché siano evidenti l'autore,
l'editore, il titolo dell'opera, il luogo di pubblicazione ed il numero
dell'opera da cui sono ricavate, ovvero le informazioni equivalenti che
consentano l'identificazione dell'opera.
Per
i lavori stampati all'estero deve, altresì, risultare
la data di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia devono essere
adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo
luogotenenziale 31.8.1945, n. 660.
I candidati cittadini italiani o di altro Stato membro dell’Unione europea possono dimostrare la conformità all’originale dei documenti e titoli di cui ai punti a), b) e c) mediante dichiarazione sostitutiva come previsto dall’art. 2 del D.P.R. 20.10.1998, n. 403. Possono altresì dimostrarne il possesso mediante la forma delle dichiarazioni sostitutive consentite dalla legge 4.11.1968, n. 15 e dal D.P.R. 20.10.1998, n. 403.
A tali fini i candidati possono compilare l’allegato 2 al presente bando.
Art. 5
Dichiarazioni da
formulare nella domanda
Nella
domanda il candidato, oltre il cognome, il nome, ed il preciso domicilio eletto
ai fini della partecipazione alla procedura, deve dichiarare, sotto la propria
responsabilità, a pena di esclusione:
a)
la
data ed il luogo di nascita;
b)
la
cittadinanza posseduta;
c)
il
possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 3 del bando ai fini dell'ammissione
con l'indicazione dell'Università che lo ha rilasciato e la data di
conseguimento.
d)
di
avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini
stranieri);
e)
di
non essere dipendente di ruolo delle Università, degli Osservatori astronomici,
astrofisici e Vesuviano, degli enti pubblici e delle istituzioni di ricerca di
cui all'art. 8 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593, e successive
modificazioni ed integrazioni, dell'ENEA e dell'ASI;
Ai
sensi dell'art. 3 della legge 15.5.97, n. 127, la firma del candidato in calce
alla domanda di partecipazione alla selezione non è soggetta ad autenticazione.
I
candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
dovranno fare esplicita richiesta in relazione al
proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario per poter sostenere il
colloquio.
Art.
6
Selezione
e formazione delle graduatorie
La
selezione è per titoli e colloquio.
Ai
titoli sono riservati 40 punti e al colloquio 60 punti.
La
commissione alla prima riunione stabilisce i criteri e le modalità
di valutazione dei titoli e del colloquio da formalizzare nei relativi verbali
al fine di assegnare i relativi punteggi.
La
valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri generali, è effettuata da parte della commissione giudicatrice prima del
colloquio.
I
candidati saranno ammessi a sostenere il colloquio se avranno conseguito nella
valutazione dei titoli una votazione di almeno 10 punti dei 40 disponibili.
I
risultati della valutazione dei titoli saranno resi noti ai candidati mediante
affissione all'albo ufficiale del Dipartimento.
Limitatamente
ai candidati ammessi a sostenere il colloquio, il punteggio riportato nella
valutazione dei titoli verrà comunicato anche
contestualmente alla convocazione a sostenere il colloquio.
Il
colloquio verterà su argomenti attinenti il programma di ricerca per il quale è stato bandito l'assegno.
Per
il colloquio la commissione ha a disposizione 60
punti; la prova non si intenderà superata se il candidato non avrà conseguito
almeno 15 punti dei 60 disponibili.
La
notizia del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terrà il colloquio verrà data ai candidati almeno venti giorni prima dello
svolgimento dello stesso, con raccomandata a.r.
Per
avere accesso all'aula ove si svolgerà il colloquio, i candidati dovranno
essere muniti di un documento di riconoscimento valido ai sensi delle vigenti
disposizioni.
Al
termine di ogni seduta dedicata al colloquio la
commissione redige l'elenco dei candidati esaminati con i voti da ciascuno
riportati che, sottoscritto dal presidente e dal segretario, sarà affisso
all'albo della sede d'esame.
Al
termine della selezione la commissione formula una
graduatoria di merito in ordine decrescente sommando il punteggio dei titoli a
quello del colloquio.
In
caso di parità di punteggio tra due o più candidati avrà
la precedenza in graduatoria il più giovane di età.
L’assegno
di ricerca, così come determinato dall'art. 1 del presente bando è conferito al
candidato vincitore della selezione.
Nel
caso di rinuncia degli assegnatari o di risoluzione per mancata accettazione
dell'assegno, l’assegno potrà essere conferito ai candidati che siano risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria.
La
graduatoria sarà approvata con decreto del direttore del dipartimento e sarà
affissa all'albo del Dipartimento.
Art.
7
Commissione
esaminatrice
La
commissione giudicatrice, nominata con decreto del direttore del dipartimento,
sarà composta ai sensi dell'art. 15 del regolamento interno per il conferimento
degli assegni per collaborazioni ad attività di ricerca.
Al termine dei propri
lavori, che dovranno concludersi entro sessanta
giorni, la commissione redigerà apposito verbale contenente i criteri di
valutazione, i giudizi, il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato
e la graduatoria di merito.
Il
giudizio della commissione è insindacabile nel merito.
Al
fine di garantire la pubblicità riguardo alla composizione della commissione
esaminatrice, il decreto di nomina della stessa verrà
affisso all'albo ufficiale del Dipartimento.
Art.
8
Conferimento
degli assegni di ricerca
Il
vincitore della selezione instaura mediante stipula di
un contratto, previa regolarizzazione in bollo della documentazione di cui alle
lettere a, b e c del precedente art. 4, un rapporto di lavoro autonomo di
diritto privato. Tale rapporto non rientra nella configurazione istituzionale
della docenza universitaria e del ruolo dei ricercatori universitari e quindi
non può avere effetto utile ai fini dell'assunzione nei ruoli del personale delle università e istituti universitari italiani.
I
contratti di cui al presente articolo saranno sottoscritti dai vincitori e dal
direttore del dipartimento.
L’assegno
decorre improrogabilmente dal mese successivo a quello in cui è stato stipulato
il contratto. Il pagamento è effettuato in rate mensili posticipate, di uguale ammontare.
Il
pagamento dell'ultima rata dell'assegno è subordinato al deposito presso la
segreteria amministrativa del dipartimento della relazione prevista al secondo
comma dell'art. 19 del regolamento.
L'assegnista
sarà tenuto a rispettare gli adempimenti previsti dal regolamento di Ateneo.
Copia
del regolamento sarà consegnata a ciascun titolare di assegno
all'atto della stipula del contratto.
Decadono
dal diritto all'assegno per la collaborazione ad attività di ricerca coloro
che, entro il termine fissato dall'Amministrazione, non dichiarino
di accettarlo o non assumano servizio nel termine stabilito.
Possono
essere giustificati soltanto i ritardi dovuti a gravi motivi debitamente
documentati. Eventuali differimenti della data di inizio
del periodo di godimento dell'assegno verranno consentiti ai vincitori che
dimostrino di dover soddisfare obblighi militari o di trovarsi nelle condizioni
previste per le lavoratrici madri (legge 30.12.1971, n. 1204).
Coloro
che, alla data di ricezione della lettera di
conferimento dell'assegno si trovano in servizio militare sono tenuti ad
esibire all'Amministrazione un certificato dell'autorità militare, nel quale
dovrà essere anche indicata la data presumibile in cui avrà termine il servizio
stesso. Il titolare dell'assegno dovrà comunque
iniziare l'attività di ricerca dal primo giorno del mese successivo a quello di
congedo. In mancanza sarà dichiarato decaduto.
Nei
confronti del titolare di assegno, che dopo aver
iniziato l'attività di ricerca in programma non la prosegua, senza giustificato
motivo, regolarmente ed ininterrottamente, per l'intera durata dell'assegno, o
che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze, è avviata la procedura
prescritta per dichiarare la risoluzione del rapporto prevista dall'art. 18 del
regolamento.
Al
termine del contratto, il titolare di assegno dovrà
presentare una relazione sull'attività svolta, la quale, debitamente vidimata
dal responsabile dell'attività di ricerca verrà inviata al Direttore del
dipartimento.
Art.
9
Disciplina
del cumulo, incompatibilità, aspettative e
interruzioni.
L’assegno
non può essere cumulato con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite,
tranne che con quelle concesse da altre istituzioni nazionali o straniere utili
a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di
ricerca dei titolari dell’assegno.
L'assegno
è individuale ed indivisibile. I beneficiari non possono cumularlo - a pena di
decadenza - con i proventi da attività professionali o rapporto di lavoro
svolti in modo continuativo. Pertanto, per tutta la
durata dell'assegno, è inibito l'esercizio di attività
libero-professionali o lo svolgimento in modo continuativo di rapporti di
lavoro.
Il
titolare di assegno non può svolgere incarichi di
docenza universitaria, ufficiale o integrativa, conferiti, mediante contratto,
ai sensi dell'art. 25 o art. 100, lettera d), del D.P.R. 11.7.1980, n. 382 e
successive modificazioni e integrazioni, e dell'art. 1, comma 32, della legge 28.12.1996,
n. 549, nonché quelli di cui all'art. 4 del D.P.R.
162/1980.
Lo
svolgimento delle attività di cui ai commi 1, 2 e 3
comporta la decadenza dal contratto.
Fermo
restando l'integrale assolvimento dei propri compiti i titolari di assegni possono chiedere, in via eccezionale, di svolgere
incarichi esterni, previa autorizzazione dell'organo collegiale di direzione
della struttura di afferenza, sentito il parere del responsabile dell'attività
di ricerca, a condizione che l'incarico:
a)
sia
occasionale e di breve durata,
b)
non
comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta
dal titolare di assegno,
c)
in
relazione alle attività svolte non rechi, comunque, pregiudizio all'Ateneo.
Il
titolare di assegno che intende svolgere, ovvero continuare
a svolgere, un'attività lavorativa comportante prestazioni rese a titolo
gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere
socio-assistenziale senza scopo di lucro, può espletare tale attività senza
bisogno di preventiva autorizzazione, fermo restando, in ogni caso, l'integrale
assolvimento dei propri compiti di ricerca.
Il
titolare di assegno in servizio presso pubbliche
amministrazioni può essere collocato in aspettativa senza assegni per il
periodo di durata dell'assegno.
L'attività
di ricerca e l'assegno possono essere sospesi per servizio militare e civile di
leva, gravidanza e malattia, fermo restando che l'intera durata dell'assegno
non può essere ridotta a causa delle suddette sospensioni.
Non
costituisce sospensione e, conseguentemente, non va recuperato un periodo
complessivo di assenza giustificata non superiore a 30
giorni in un anno.
Art.
10
Frequenza
dei titolari di assegni ai corsi di dottorato di
ricerca
Il
titolare di assegno può frequentare corsi di dottorato
di ricerca con sede amministrativa presso l'Università degli Studi della Tuscia
o in Università ad essa consorziate anche in deroga al numero determinato, ai
sensi dell'art. 70 del D.P.R. 11.7.1982, n. 382, fermo restando il superamento
delle prove di ammissione al dottorato medesimo.
A
tal fine, il Senato Accademico, su proposta motivata
del Coordinatore responsabile del corso di dottorato di ricerca approvata dal
Consiglio del Dipartimento presso il quale afferisce il corso, stabilisce, per
ogni ciclo attivato previa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il numero
massimo dei posti in soprannumero da riservare ai titolari di assegni ammessi a
frequentare i corsi di dottorato.
I
titolari di assegno, vincitori del concorso di
ammissione al dottorato di ricerca non usufruiscono delle corrispondenti borse
di studio che vengono devolute - nel limite dei posti soprannumerari di cui al
precedente comma - agli idonei utilmente collocati nelle graduatorie di merito
del dottorato di ricerca.
Art.
11
Modalità
e procedure per il rinnovo
L’assegno
di cui al presente bando può essere rinnovato con lo stesso contraente nel
limite massimo previsto dall'art. 2 del regolamento per il conferimento degli
assegni per la collaborazione ad attività di ricerca.
L'eventuale
rinnovo, sulla base delle esigenze della struttura alla quale afferisce il
programma di ricerca, dovrà essere richiesto dal responsabile dell'attività di
ricerca almeno tre mesi prima della scadenza del
contratto.
Per
le modalità e le procedure valgono le medesime
disposizioni di cui agli artt. 5 - secondo comma, 10 e 11 del regolamento.
Per
quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono le disposizioni
del regolamento di Ateneo per il conferimento degli
assegni di ricerca e le norme previste in materia.
Viterbo,
24 gennaio 2005
IL
DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Prof.
Giovanni Solimine
Allegato 1
SCHEMA
DA SEGUIRE NELLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
(da
inviarsi su carta libera)
Al
Direttore del Dipartimento di Storia e culture
del
testo e del documento
Università
degli Studi della Tuscia
Largo
dell’Università s.n.c.
01100
Viterbo
Il sottoscritto (1)
………………………………………… nato a ……………………………………. (provincia di ……. ) il
…………… e residente in …………………………………..C.A.P. ………..
(provincia di ……..) Via …………………………………………… n. …….. tel. ………………... ,
C H I E D E
di
essere ammesso alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, indetta dal Dipartimento
di Storia e culture del testo e del documento dell’Università degli studi della
Tuscia con D.D.D. n. 1/2005 del 24/01/2005, per
l'attribuzione di un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca
presso l'Università degli Studi della Tuscia.
A
tal fine lo scrivente dichiara sotto la propria responsabilità:
·
di
essere cittadino italiano (2) o di uno Stato membro della Comunità economica
europea o cittadino extracomunitario;
·
di
essere in possesso della laurea in (3) ………………….. conseguita in data …………..
presso l'Università di …………………………………….. con il punteggio di……………;
·
di
essere in possesso del diploma di dottore di ricerca in ………………………………….(3)
conseguito il …………… (ovvero di aver superato in data ……………. l'esame
finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca in
…………………………..……………..) presso l'Università di …………………………………………., sede
amministrativa del dottorato;
·
di
non essere dipendente di ruolo degli Enti indicati al primo comma dell'art. 3
del bando;
·
di
richiedere i seguenti benefici di cui alla legge 104/92
....................................................... e a tal fine allega
certificazione relativa al proprio handicap (4);
·
di
avere adeguata conoscenza della lingua italiana; (limitatamente ai cittadini
stranieri).
Il
sottoscritto allega alla presente domanda:
§
certificato
di laurea con l'indicazione delle votazioni riportate nei singoli esami di
profitto e nell'esame di laurea,
§
certificato
comprovante l'acquisizione del titolo di dottore di ricerca o l'avvenuto
superamento dell'esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di
ricerca con l'indicazione del corso seguito, qualora posseduto,
§
documenti
e titoli, unitamente ad un elenco degli stessi, che si ritengono utili ai fini
della selezione (diplomi di specializzazione, attestati di frequenza di corsi
di perfezionamento post-lauream, conseguiti in Italia o all'estero, borse di
studio o incarichi di ricerca sia in Italia che all'estero, ecc..),
§
pubblicazioni
e relativo elenco, tesi di laurea, ecc.
§
curriculum
della propria attività scientifica e professionale.
Il
sottoscritto chiede inoltre che tutte le comunicazioni relative
alla presente selezione siano inviate al seguente indirizzo,
impegnandosi a segnalare tempestivamente ogni variazione del medesimo:
- nome e cognome;
- via
..................... n. ... tel. ...../..........;
- C.A.P. ...... città ....................... (provincia ........).
Data ..........
Firma
....................
=======================================================================
(1)
Le donne sposate devono indicare
nell'ordine: cognome da nubile, cognome del marito, nome;
(2)
ovvero
di essere equiparato ai cittadini dello Stato in quanto italiano non
appartenente alla Repubblica.
(3)
Per i partecipanti in possesso di titoli
di studio conseguiti all'estero l'equipollenza dei
titoli sarà deliberata dal senato accademico. A tal fine i candidati dovranno
allegare ai titoli la traduzione in lingua italiana e la dichiarazione di
valore dei titoli nel Paese dove sono stati conseguiti, rilasciata
dall'Ambasciata italiana del posto, nonché‚ il
relativo curriculum degli studi e gli esami sostenuti.
(4) Tale dichiarazione deve essere resa unicamente dai portatori di handicap che intendano usufruire dei benefici di cui all'art. 20 della legge 104/92.
n.b. I candidati
cittadini italiani o di altro Stato membro dell’Unione europea possono
dimostrare la conformità all’originale dei documenti e dei titoli mediante
dichiarazione sostitutiva come previsto dall’art. 2 del D.P.R. 20.10.1998, n.
403. Possono altresì dimostrarne il possesso mediante la forma delle
dichiarazioni sostitutive consentite dalla legge 4.11.1968, n. 15 e dal D.P.R. 20.10.1998, n.
403.
A tali fini i candidati possono compilare l’allegato 2 al presente
bando.
ALLEGATO 2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 2 legge n.
15/1968 e art. 1, D.P.R. n. 403/1998)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 4 legge n.
15/1968 e art. 2, D.P.R. n. 403/1998)
IL SOTTOSCRITTO
Cognome __________________________________________________________________________
(per le donne indicare il cognome da nubile)
nome ______________________________ codice fiscale ___________________________________
nato a ____________________________ (provincia ______________ ) il __________________
attualmente residente a _______________________________________ (provincia ______________)
indirizzo ___________________________________ c.a.p. ____________ telefono n. ____________
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi degli articoli 483, 495,496 del codice penale e delle leggi speciali in materia
DICHIARA
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Luogo e data ________________________
Il dichiarante
_________________________________