IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto lo statuto di questo Ateneo emanato con decreto
rettorale del 29 luglio 1996, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12
agosto 1996.
Visto l'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, con il quale sono stati istituiti gli assegni per la collaborazione ad
attività di ricerca da destinare a dottori di ricerca o laureati in possesso di
curriculum scientifico professionale idoneo per lo svolgimento di attività di
ricerca;
Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1998 con il quale
il MURST ha determinato l'importo e i criteri per il conferimento degli assegni
istituiti con il già citato art. 51 della legge 449/97;
Visto al riguardo il regolamento per il conferimento dei
suindicati assegni, adottato da questa Università ed emanato con decreto
rettorale n. 603 del 6 agosto 1998;
Visto il D.R. n. 951/00 del 1/8/2000 con il quale sono
trasferite ai direttori dei dipartimenti tutte le competenze relative al
conferimento degli assegni di ricerca;
Visto la nota prot. n. 1422 del 6/12/2000 con la quale il
Magnifico Rettore conferma che il D.R. n. 951/00 ha modificato implicitamente
il regolamento sugli assegni emanato con D.R. 603/98 e ne trae esplicitamente
le relative conseguenze;
Visto il D.R. n. 189/01 del 22/03/2001 con il quale è stato
modificato l’art. 12 co. 2 del D.R. 603/1998 stabilendo che viene data
pubblicità alla selezione “mediante affissione del relativo bando all’albo dell’Ateneo
e delle strutture di ricerca assegnatarie nonché sul sito Internet dell’Ateneo
(http:/www.unitus.it)”;
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Storia e
culture del testo e del documento, nella seduta del 29 luglio 2002, ha
approvato l’attivazione di n. 1 assegno di ricerca dell’importo annuo di Euro 12.911,42 + IRAP sul fondo resultante
dai residui non goduti degli assegni di ricerca banditi con Decreto n. 1/2001
del 7.05.2001 e con Decreto n. 5/2001
del 10.07.2002, interrottisi prima della scadenza il primo per avvenuta
incompatibilità dell’assegnista che ha optato per altro impegno, il secondo per
dimissioni anticipate dell’assegnista, responsabile scientifico prof. Piero
Innocenti;
D E C R E T A
Art.
1
E’
indetta presso il Dipartimento di Storia e culture del testo e del documento
dell’Università degli studi della Tuscia selezione pubblica, per titoli e
colloquio, per l'attribuzione del seguente assegno per collaborazioni ad
attività di ricerca dell'importo annuo di Euro 12.911,42 annuo lordo
comprensivo di tutti gli oneri a carico dell’Amministrazione (ad esclusione
dell’IRAP):
N.
1 assegno di durata annuale per la ricerca “Valorizzazione e catalogazione
di raccolte antiche, con particolare riferimento al trattamento di inventari e cataloghi
antichi”.
L'attività di
collaborazione alla ricerca riguarderà: edizione e digitalizzazione di un
inventario rinascimentale della Biblioteca della Certosa di Serra San Bruno,
conservato presso la Biblioteca Apostolica Vaticana.
I titoli ed il colloquio dei candidati dovranno vertere su
tematiche attinenti alle discipline del raggruppamento M-STO08 (Archivistica,
Bibliografia, Documentazione).
Art.
2
Trattamento
fiscale, previdenziale e assicurativo
All’assegno
di cui al presente bando si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di
cui all'art. 4 della legge 13.8.1984, n. 476, e successive modificazioni e
integrazioni, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi
26 e seguenti, della legge 8.8.1995, n. 335, come modificato dall'art. 59,
comma 16, della legge n. 449 del 27.12.1997 oltre alle disposizioni relative
all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) secondo la normativa
vigente.
L'Università
provvede alle coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile
verso terzi a favore di titolari degli assegni nell'ambito dell'espletamento
della loro attività di ricerca.
Art.
3
Requisiti
generali di ammissione
Possono
partecipare alle selezioni pubbliche indette per il conferimento degli assegni
coloro che abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca e i laureati in
possesso di curriculum scientifico-professionale attinente all'attività di
ricerca da svolgere, con esclusione del personale di ruolo presso le
Università, gli osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano, gli enti
pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 30.12.1993,
n. 593, e successive modificazioni ed integrazioni, l'ENEA e l'ASI.
I
partecipanti devono essere cittadini italiani o appartenere all'Unione europea.
Possono altresì partecipare alle selezioni i cittadini extracomunitari purché
in possesso del titolo di dottore di ricerca. Per i partecipanti in possesso di
titoli di studio conseguiti all'estero l'equipollenza dei titoli sarà
deliberata dal senato accademico. A tal fine i candidati dovranno allegare ai
titoli la traduzione in lingua italiana e la dichiarazione di valore dei titoli
nel Paese dove sono stati conseguiti, rilasciata dall'Ambasciata italiana del
posto, nonché il relativo curriculum degli studi e gli esami sostenuti.
I
cittadini stranieri dovranno avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I
requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di ammissione.
I
candidati sono ammessi con riserva alla selezione.
L'Amministrazione
può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla
procedura concorsuale per difetto dei requisiti prescritti.
Art.
4
Domanda,
termine di presentazione, titoli e curriculum professionale
La
domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera, deve essere
indirizzata e presentata direttamente o a mezzo di raccomandata postale con
avviso di ricevimento al Dipartimento di Storia e culture del testo e del
documento - Università degli Studi della Tuscia – Largo dell’Università 01100 Viterbo, entro il termine perentorio
di giorni trenta a decorrere dalla data di affissione del bando all'albo ufficiale
di Ateneo.
Il
bando sarà affisso all’albo dell’Ateneo e del Dipartimento e sarà pubblicato
sul sito Internet dell'Ateneo (http://www.unitus.it/).
Si
considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a
data dell'ufficio postale accettante.
Non
saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, quelle prive di
dati anagrafici e quelle che, per qualsiasi causa, dovessero essere prodotte a
questa Università oltre il termine sopra indicato.
Tutte
le comunicazioni riguardanti le selezioni indette con il presente decreto
verranno inoltrate agli interessati a mezzo di raccomandata.
L'Amministrazione
non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente o da mancata, oppure
tardiva, comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
né per gli eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Il
candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione, in unica copia:
a) certificato
di laurea con l'indicazione delle votazioni riportate nei singoli esami di
profitto e nell'esame di laurea,
b) certificato
comprovante l'acquisizione del titolo di dottore di ricerca o l'avvenuto
superamento dell'esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di
ricerca con l'indicazione del corso seguito, qualora posseduto,
c) documenti
e titoli, unitamente ad un elenco degli stessi, che si ritengono utili ai fini
della selezione (diplomi di specializzazione, attestati di frequenza di corsi
di perfezionamento post-lauream, conseguiti in Italia o all'estero, borse di
studio o incarichi di ricerca sia in Italia che all'estero, ecc..),
d) pubblicazioni
e relativo elenco, tesi di laurea, ecc.
e) curriculum
della propria attività scientifica e professionale.
Non
saranno valutati titoli eventualmente già prodotti a questa o altra
Amministrazione ai quali dovesse essere fatto riferimento, né titoli che
dovessero pervenire a questa Università dopo il termine per la presentazione
delle domande di ammissione.
I
titoli devono essere prodotti in carta libera.
Le
pubblicazioni sono valide ai fini della valutazione anche se prodotte in
semplice fotocopia, purché siano evidenti l'autore, l'editore, il titolo
dell'opera, il luogo di pubblicazione ed il numero dell'opera da cui sono
ricavate, ovvero le informazioni equivalenti che consentano l'identificazione
dell'opera.
Per
i lavori stampati all'estero deve, altresì, risultare la data di pubblicazione.
Per i lavori stampati in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti
dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31.8.1945, n. 660.
I candidati cittadini italiani o di altro Stato membro dell’Unione europea possono dimostrare la conformità all’originale dei documenti e titoli di cui ai punti a), b) e c) mediante dichiarazione sostitutiva come previsto dall’art. 2 del D.P.R. 20.10.1998, n. 403. Possono altresì dimostrarne il possesso mediante la forma delle dichiarazioni sostitutive consentite dalla legge 4.11.1968, n. 15 e dal D.P.R. 20.10.1998, n. 403.
A tali fini i candidati possono compilare l’allegato 2 al presente bando.
Art. 5
Dichiarazioni da formulare nella domanda
Nella
domanda il candidato, oltre il cognome, il nome, ed il preciso domicilio eletto
ai fini della partecipazione alla procedura, deve dichiarare, sotto la propria
responsabilità, a pena di esclusione:
a) la
data ed il luogo di nascita;
b) la
cittadinanza posseduta;
c) il
possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 3 del bando ai fini
dell'ammissione con l'indicazione dell'Università che lo ha rilasciato e la
data di conseguimento.
d) di
avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini
stranieri);
e) di
non essere dipendente di ruolo delle Università, degli Osservatori astronomici,
astrofisici e Vesuviano, degli enti pubblici e delle istituzioni di ricerca di
cui all'art. 8 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593, e successive
modificazioni ed integrazioni, dell'ENEA e dell'ASI;
Ai
sensi dell'art. 3 della legge 15.5.97, n. 127, la firma del candidato in calce
alla domanda di partecipazione alla selezione non è soggetta ad autenticazione.
I
candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
dovranno fare esplicita richiesta in relazione al proprio handicap, riguardo
l'ausilio necessario per poter sostenere il colloquio.
Art.
6
Selezione
e formazione delle graduatorie
La
selezione è per titoli e colloquio.
Ai
titoli sono riservati 40 punti e al colloquio 60 punti.
La
commissione alla prima riunione stabilisce i criteri e le modalità di
valutazione dei titoli e del colloquio da formalizzare nei relativi verbali al
fine di assegnare i relativi punteggi.
La
valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri generali, è
effettuata da parte della commissione giudicatrice prima del colloquio.
I
candidati saranno ammessi a sostenere il colloquio se avranno conseguito nella
valutazione dei titoli una votazione di almeno 10 punti dei 40 disponibili.
I
risultati della valutazione dei titoli saranno resi noti ai candidati mediante
affissione all'albo ufficiale del Dipartimento.
Limitatamente
ai candidati ammessi a sostenere il colloquio, il punteggio riportato nella
valutazione dei titoli verrà comunicato anche contestualmente alla convocazione
a sostenere il colloquio.
Il
colloquio verterà su argomenti attinenti il programma di ricerca per il quale è
stato bandito l'assegno.
Per
il colloquio la commissione ha a disposizione 60 punti; la prova non si
intenderà superata se il candidato non avrà conseguito almeno 15 punti dei 60
disponibili.
La
notizia del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terrà il colloquio verrà
data ai candidati almeno venti giorni prima dello svolgimento dello stesso, con
raccomandata a.r.
Per
avere accesso all'aula ove si svolgerà il colloquio, i candidati dovranno
essere muniti di un documento di riconoscimento valido ai sensi delle vigenti
disposizioni.
Al
termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione redige l'elenco dei
candidati esaminati con i voti da ciascuno riportati che, sottoscritto dal
presidente e dal segretario, sarà affisso all'albo della sede d'esame.
Al
termine della selezione la commissione formula una graduatoria di merito in
ordine decrescente sommando il punteggio dei titoli a quello del colloquio.
In
caso di parità di punteggio tra due o più candidati avrà la precedenza in
graduatoria il più giovane di età.
Gli
assegni di ricerca, così come determinati dall'art. 1 del presente bando sono
conferiti ai candidati vincitori della selezione.
Nel
caso di rinuncia degli assegnatari o di risoluzione per mancata accettazione
dell'assegno, l’assegno potrà essere conferito ai candidati che siano risultati
idonei, secondo l'ordine della
graduatoria.
La
graduatoria sarà approvata con decreto del direttore del dipartimento e sarà
affissa all'albo del Dipartimento.
Art.
7
Commissione
esaminatrice
La
commissione giudicatrice, nominata con decreto del direttore del dipartimento,
sarà composta ai sensi dell'art. 15 del regolamento interno per il conferimento
degli assegni per collaborazioni ad attività di ricerca.
Al termine dei propri
lavori, che dovranno concludersi entro sessanta giorni, la commissione redigerà
apposito verbale contenente i criteri di valutazione, i giudizi, il punteggio
complessivo attribuito a ciascun candidato e la graduatoria di merito.
Il
giudizio della commissione è insindacabile nel merito.
Al
fine di garantire la pubblicità riguardo alla composizione della commissione
esaminatrice, il decreto di nomina della stessa verrà affisso all'albo
ufficiale del Dipartimento.
Art.
8
Conferimento
degli assegni di ricerca
Il
vincitore della selezione instaura mediante stipula di un contratto, previa
regolarizzazione in bollo della documentazione di cui alle lettere a, b e c del
precedente art. 4, un rapporto di lavoro autonomo di diritto privato. Tale
rapporto non rientra nella configurazione istituzionale della docenza
universitaria e del ruolo dei ricercatori universitari e quindi non può avere
effetto utile ai fini dell'assunzione nei ruoli del personale delle università
e istituti universitari italiani.
I
contratti di cui al presente articolo saranno sottoscritti dai vincitori e dal
direttore del dipartimento.
L’assegno
decorre improrogabilmente dal mese successivo a quello in cui è stato stipulato
il contratto. Il pagamento è effettuato in rate mensili posticipate, di uguale
ammontare.
Il
pagamento dell'ultima rata dell'assegno è subordinato al deposito presso la
segreteria amministrativa del dipartimento della relazione prevista al secondo
comma dell'art. 19 del regolamento.
L'assegnista
sarà tenuto a rispettare gli adempimenti previsti dal regolamento di Ateneo.
Copia
del regolamento sarà consegnata a ciascun titolare di assegno all'atto della
stipula del contratto.
Decadono
dal diritto all'assegno per la collaborazione ad attività di ricerca coloro
che, entro il termine fissato dall'Amministrazione, non dichiarino di
accettarlo o non assumano servizio nel termine stabilito.
Possono
essere giustificati soltanto i ritardi dovuti a gravi motivi debitamente
documentati. Eventuali differimenti della data di inizio del periodo di
godimento dell'assegno verranno consentiti ai vincitori che dimostrino di dover
soddisfare obblighi militari o di trovarsi nelle condizioni previste per le
lavoratrici madri (legge 30.12.1971, n. 1204).
Coloro
che, alla data di ricezione della lettera di conferimento dell'assegno si
trovano in servizio militare sono tenuti ad esibire all'Amministrazione un
certificato dell'autorità militare, nel quale dovrà essere anche indicata la
data presumibile in cui avrà termine il servizio stesso. Il titolare
dell'assegno dovrà comunque iniziare l'attività di ricerca dal primo giorno del
mese successivo a quello di congedo. In mancanza sarà dichiarato decaduto.
Nei
confronti del titolare di assegno, che dopo aver iniziato l'attività di ricerca
in programma non la prosegua, senza giustificato motivo, regolarmente ed
ininterrottamente, per l'intera durata dell'assegno, o che si renda
responsabile di gravi e ripetute mancanze, è avviata la procedura prescritta
per dichiarare la risoluzione del rapporto prevista dall'art. 18 del
regolamento.
Al
termine del contratto, il titolare di assegno dovrà presentare una relazione
sull'attività svolta, la quale, debitamente vidimata dal responsabile
dell'attività di ricerca verrà inviata al Direttore del dipartimento.
Art.
9
Disciplina
del cumulo, incompatibilità, aspettative e interruzioni.
L’assegno
non può essere cumulato con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite,
tranne che con quelle concesse da altre istituzioni nazionali o straniere utili
a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari
dell’assegno.
L'assegno
è individuale ed indivisibile. I beneficiari non possono cumularlo - a pena di
decadenza - con i proventi da attività professionali o rapporto di lavoro
svolti in modo continuativo. Pertanto, per tutta la durata dell'assegno, è
inibito l'esercizio di attività libero-professionali o lo svolgimento in modo
continuativo di rapporti di lavoro.
Il
titolare di assegno non può svolgere incarichi di docenza universitaria,
ufficiale o integrativa, conferiti, mediante contratto, ai sensi dell'art. 25 o
art. 100, lettera d), del D.P.R. 11.7.1980, n. 382 e successive modificazioni e
integrazioni, e dell'art. 1, comma 32, della legge 28.12.1996, n. 549, nonché
quelli di cui all'art. 4 del D.P.R. 162/1980.
Lo
svolgimento delle attività di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta la decadenza dal
contratto.
Fermo
restando l'integrale assolvimento dei propri compiti i titolari di assegni
possono chiedere, in via eccezionale, di svolgere incarichi esterni, previa
autorizzazione dell'organo collegiale di direzione della struttura di
afferenza, sentito il parere del responsabile dell'attività di ricerca, a
condizione che l'incarico:
a) sia
occasionale e di breve durata,
b) non
comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta
dal titolare di assegno,
c) in
relazione alle attività svolte non rechi, comunque, pregiudizio all'Ateneo.
Il
titolare di assegno che intende svolgere, ovvero continuare a svolgere,
un'attività lavorativa comportante prestazioni rese a titolo gratuito presso
associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale
senza scopo di lucro, può espletare tale attività senza bisogno di preventiva
autorizzazione, fermo restando, in ogni caso, l'integrale assolvimento dei
propri compiti di ricerca.
Il
titolare di assegno in servizio presso pubbliche amministrazioni può essere
collocato in aspettativa senza assegni per il periodo di durata dell'assegno.
L'attività
di ricerca e l'assegno possono essere sospesi per servizio militare e civile di
leva, gravidanza e malattia, fermo restando che l'intera durata dell'assegno
non può essere ridotta a causa delle suddette sospensioni.
Non
costituisce sospensione e, conseguentemente, non va recuperato un periodo
complessivo di assenza giustificata non superiore a 30 giorni in un anno.
Art.
10
Frequenza
dei titolari di assegni ai corsi di dottorato di ricerca
Il
titolare di assegno può frequentare corsi di dottorato di ricerca con sede
amministrativa presso l'Università degli Studi della Tuscia o in Università ad
essa consorziate anche in deroga al numero determinato, ai sensi dell'art. 70
del D.P.R. 11.7.1982, n. 382, fermo restando il superamento delle prove di
ammissione al dottorato medesimo.
A
tal fine, il Senato Accademico, su proposta motivata del Coordinatore
responsabile del corso di dottorato di ricerca approvata dal Consiglio del
Dipartimento presso il quale afferisce il corso, stabilisce, per ogni ciclo
attivato previa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il numero massimo dei
posti in soprannumero da riservare ai titolari di assegni ammessi a frequentare
i corsi di dottorato.
I
titolari di assegno, vincitori del concorso di ammissione al dottorato di
ricerca non usufruiscono delle corrispondenti borse di studio che vengono
devolute - nel limite dei posti soprannumerari di cui al precedente comma -
agli idonei utilmente collocati nelle graduatorie di merito del dottorato di
ricerca.
Art.
11
Modalità
e procedure per il rinnovo
L’assegno
di cui al presente bando può essere rinnovato con lo stesso contraente nel
limite massimo previsto dall'art. 2 del regolamento per il conferimento degli
assegni per la collaborazione ad attività di ricerca.
L'eventuale
rinnovo, sulla base delle esigenze della struttura alla quale afferisce il
programma di ricerca, dovrà essere richiesto dal responsabile dell'attività di
ricerca almeno tre mesi prima della scadenza del contratto.
Per
le modalità e le procedure valgono le medesime disposizioni di cui agli artt. 5
- secondo comma, 10 e 11 del regolamento.
Per
quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono le disposizioni
del regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni di ricerca e le
norme previste in materia.
Viterbo,
12 novembre 2002 IL
DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Prof. Piero Innocenti
Allegato 1
SCHEMA
DA SEGUIRE NELLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
(da
inviarsi su carta libera)
Al
Direttore del Dipartimento di Storia e culture
del
testo e del documento
Università
degli Studi della Tuscia
Largo
dell’Università s.n.c.
01100
Viterbo
Il sottoscritto (1)
………………………………………… nato a ……………………………………. (provincia di ……. ) il …………… e
residente in …………………………………..C.A.P. ……….. (provincia di ……..) Via
…………………………………………… n. …….. tel. ………………... ,
C H I E D E
di essere ammesso alla
selezione pubblica, per titoli e colloquio, indetta con D.D.D. n. 1/2002 del
_______________, per l'attribuzione di un assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca presso l'Università degli Studi della Tuscia nell'ambito
del seguente programma:
_________________________________________________________________________________________________________________________
A
tal fine lo scrivente dichiara sotto la propria responsabilità:
·
di essere cittadino italiano (2) o di uno Stato
membro della Comunità economica europea o cittadino extracomunitario;
·
di essere in possesso della laurea in (3)
………………….. conseguita in data ………….. presso l'Università di …………………………………….. con
il punteggio di……………;
·
di essere in possesso del diploma di dottore di
ricerca in ………………………………….(3) conseguito il …………… (ovvero di aver superato in
data ……………. l'esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di
ricerca in …………………………..……………..) presso l'Università di …………………………………………., sede
amministrativa del dottorato;
·
di non essere dipendente di ruolo degli Enti
indicati al primo comma dell'art. 3 del bando;
·
di richiedere i seguenti benefici di cui alla
legge 104/92 ....................................................... e a tal
fine allega certificazione relativa al proprio handicap (4);
·
di avere adeguata conoscenza della lingua
italiana; (limitatamente ai cittadini stranieri).
Il
sottoscritto allega alla presente domanda:
§
certificato di laurea con l'indicazione delle
votazioni riportate nei singoli esami di profitto e nell'esame di laurea,
§
certificato comprovante l'acquisizione del
titolo di dottore di ricerca o l'avvenuto superamento dell'esame finale per il
conseguimento del titolo di dottore di ricerca con l'indicazione del corso
seguito, qualora posseduto,
§
documenti e titoli, unitamente ad un elenco
degli stessi, che si ritengono utili ai fini della selezione (diplomi di
specializzazione, attestati di frequenza di corsi di perfezionamento
post-lauream, conseguiti in Italia o all'estero, borse di studio o incarichi di
ricerca sia in Italia che all'estero, ecc..),
§
pubblicazioni e relativo elenco, tesi di laurea,
ecc.
§
curriculum della propria attività scientifica e
professionale.
Il
sottoscritto chiede inoltre che tutte le comunicazioni relative alla presente
selezione siano inviate al seguente indirizzo, impegnandosi a segnalare
tempestivamente ogni variazione del medesimo:
- nome e cognome;
- via
..................... n. ... tel. ...../..........;
- C.A.P. ...... città
....................... (provincia ........).
Data ..........
Firma
....................
=======================================================================
(1) Le
donne sposate devono indicare nell'ordine: cognome da nubile, cognome del
marito, nome;
(2) ovvero
di essere equiparato ai cittadini dello Stato in quanto italiano non
appartenente alla Repubblica.
(3) Per
i partecipanti in possesso di titoli di studio conseguiti all'estero
l'equipollenza dei titoli sarà deliberata dal senato accademico. A tal fine i
candidati dovranno allegare ai titoli la traduzione in lingua italiana e la
dichiarazione di valore dei titoli nel Paese dove sono stati conseguiti,
rilasciata dall'Ambasciata italiana del posto, nonché‚ il relativo curriculum
degli studi e gli esami sostenuti.
(4) Tale dichiarazione deve essere resa unicamente dai portatori di handicap che intendano usufruire dei benefici di cui all'art. 20 della legge 104/92.
n.b. I
candidati cittadini italiani o di altro Stato membro dell’Unione europea
possono dimostrare la conformità all’originale dei documenti e dei titoli
mediante dichiarazione sostitutiva come previsto dall’art. 2 del D.P.R.
20.10.1998, n. 403. Possono altresì dimostrarne il possesso mediante la forma
delle dichiarazioni sostitutive consentite dalla legge 4.11.1968, n. 15 e dal D.P.R. 20.10.1998, n.
403.
A tali fini
i candidati possono compilare l’allegato 2 al presente bando.
ALLEGATO 2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 2 legge n. 15/1968 e art. 1, D.P.R. n.
403/1998)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 4 legge n. 15/1968 e art. 2, D.P.R. n.
403/1998)
IL SOTTOSCRITTO
Cognome __________________________________________________________________________
(per le donne indicare il cognome da nubile)
nome ______________________________ codice fiscale ___________________________________
nato a ____________________________ (provincia ______________ ) il __________________
attualmente residente a _______________________________________ (provincia ______________)
indirizzo ___________________________________ c.a.p. ____________ telefono n. ____________
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi degli articoli 483, 495,496 del codice penale e delle leggi speciali in materia
DICHIARA
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Luogo e data ________________________
Il dichiarante
_________________________________