Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto lo Statuto di questo Ateneo emanato con Decreto
Rettorale del 29 luglio 1996, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12
agosto 1996 e successive modifiche;
Visto l'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, con il quale sono stati istituiti gli assegni per la collaborazione ad
attività di ricerca da destinare a dottori di ricerca o laureati in possesso di
curriculum scientifico professionale idoneo per lo svolgimento di attività di
ricerca;
Visto il Decreto Ministeriale 11 febbraio 1998 con il quale il
M.U.R.S.T. ha determinato l’importo e i criteri per il conferimento degli
assegni istituiti con il già citato art. 51 della legge 449/97;
Visto il Regolamento per il conferimento dei su indicati
assegni, adottato da questa Università ed emanato con Decreto Rettorale n. 603
del 6 agosto 1998 e successive modifiche;
Visto il D.R. n. 951/00 del 27/07/2000 con il quale sono
trasferite ai Direttori dei Dipartimenti tutte le competenze relative al
conferimento degli assegni di ricerca;
Visto il D.R. n. 289/01 del 22 marzo 2001 che modifica l’art.
12 comma 2 del Regolamento per il conferimento degli assegni per la
collaborazione ad attività di ricerca;
Visto il Decreto Ministeriale 26 febbraio 2004 con il quale il
MURST ha rivalutato gli importi degli assegni per collaborazione ad attività di
ricerca ex art. 51, comma 6, legge 449/97;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Studi
sulla Comunicazione, seduta n. 26 del 10 dicembre 2008 che ha approvato
l’attivazione di un assegno di collaborazione ad attività di ricerca richiesto
dal prof.ssa Francesca Anania, sul tema: “la storia
della comunicazione audiovisiva nella prospettiva dell’integrazione europea: un
confronto fra Italia, Francia, Spagna”, cofinanziato da MIUR/Ateneo e Sky Italia;
D E C
R E T A
Art. 1
Concorso e numero dei posti
E’ indetta presso il Dipartimento di Studi sulla
Comunicazione dell’Università degli Studi della Tuscia una selezione pubblica,
per titoli e colloquio, per l'attribuzione di un assegno, per collaborazioni ad
attività di ricerca dell'importo complessivo di Euro 12.103, 47 al lordo degli
oneri previdenziali a carico dell’assegnista:
n. 1 assegno della durata di nove mesi, eventualmente
rinnovabile, per il progetto di ricerca sul tema: “la storia
della comunicazione audiovisiva nella prospettiva dell’integrazione europea: un
confronto fra Italia, Francia, Spagna”.
Responsabile scientifico: prof.ssa Francesca Anania.
L’attività di collaborazione alla ricerca riguarderà la ricognizione storica dei
diversi sistemi audiovisivi, a partire dagli anni settanta del Novecento, e la
conseguente analisi comparativa fra tre paesi, Francia, Italia, Spagna. In
particolare l’accento verrà posto sulle analogie e le differenze dei rispettivi
contesti normativi in riferimento all’ esperienza comunitaria. La ricerca dovrà
evidentemente estendersi a tutte le forme di comunicazione audiovisiva sia
pubblica che privata.
TITOLI
E COLLOQUIO
I titoli e il colloquio dei candidati dovranno vertere su temi di storia delle comunicazioni
di massa, storia della radio e della televisione, storia delle istituzioni
europee.
Art. 2
Trattamento fiscale,
previdenziale e assicurativo
All’assegno di cui al presente bando si applicano, in
materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13.8.1984, n.
476, e successive modificazioni e integrazioni, nonché, in materia
previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge
8.8.1995, n. 335, come modificato dall'art. 59, comma 16, della legge n. 449
del 27.12.1997.
L'Università provvede alle coperture assicurative per
infortuni e per responsabilità civile verso terzi a favore di titolari degli
assegni nell'ambito dell'espletamento della loro attività di ricerca.
Art. 3
Requisiti generali di ammissione
Possono partecipare alle selezioni pubbliche indette per
il conferimento degli assegni coloro che abbiano conseguito il titolo di
dottore di ricerca e i laureati in possesso di curriculum
scientifico-professionale attinente all'attività di ricerca da svolgere, con
esclusione del personale di ruolo presso le Università, gli osservatori
astronomici, astrofisici e Vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni di
ricerca di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 30.12.1993, n. 593, e successive
modificazioni ed integrazioni, l'ENEA e l'ASI.
I partecipanti devono essere cittadini italiani o
appartenere all'Unione europea. Possono altresì partecipare alle selezioni i
cittadini extracomunitari purché in possesso del titolo di dottore di ricerca.
Per i partecipanti in possesso di titoli di studio conseguiti all'estero
l'equipollenza dei titoli sarà deliberata dal Senato Accademico. A tal fine i
candidati dovranno allegare ai titoli la traduzione in lingua italiana e la
dichiarazione di valore dei titoli nel Paese dove sono stati conseguiti,
rilasciata dall'Ambasciata italiana del posto, nonché il relativo curriculum
degli studi e gli esami sostenuti. Nel caso di candidati dell’UE in possesso di
dottorato di ricerca, è sufficiente il certificato del titolo rilasciato in
lingua inglese.
I cittadini stranieri dovranno avere adeguata conoscenza
della lingua italiana.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione della
domanda di ammissione.
I candidati sono ammessi con riserva alla selezione.
L'Amministrazione può disporre, in ogni momento, con
provvedimento motivato, l'esclusione dalla procedura concorsuale per difetto
dei requisiti prescritti.
Art. 4
Domanda, termine di presentazione, titoli e curriculum
professionale
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta
libera, deve essere presentata direttamente o inviata per mezzo di raccomandata
postale, con avviso di ricevimento, alla Direttrice del Dipartimento di Studi
sulla Comunicazione dell’Università degli Studi della Tuscia – Via San Carlo n.
32 – 01100 Viterbo, entro il termine perentorio di
giorni trenta a decorrere dalla data di affissione del bando all’Albo ufficiale
dell’Ateneo e del Dipartimento.
Il bando sarà altresì pubblicato sul sito
Internet dell’Ateneo (http://www.unitus.it/).
Si considerano prodotte in tempo utile le
domande spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine
su indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
Non saranno prese in considerazione le domande non
sottoscritte, quelle prive di dati anagrafici e quelle che, per qualsiasi
causa, dovessero essere prodotte a questo Dipartimento oltre il termine sopra
indicato.
Tutte le comunicazioni riguardanti la selezione indetta
con il presente Decreto verranno inoltrate agli interessati a mezzo di
raccomandata.
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione
di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del
concorrente o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento
dell'indirizzo indicato nella domanda, né per gli eventuali disguidi postali o
telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza
maggiore.
Il candidato dovrà
allegare alla domanda di partecipazione, in unica copia:
-
certificato di laurea con l'indicazione delle votazioni
riportate nei singoli esami di profitto e nell'esame di laurea;
-
certificato comprovante l'acquisizione del titolo di
dottore di ricerca o l'avvenuto superamento dell'esame finale per il
conseguimento del titolo di dottore di ricerca con l'indicazione del corso
seguito, qualora posseduto;
-
-
documenti e titoli, unitamente ad un elenco degli stessi,
che si ritengono utili ai fini della selezione (diplomi di specializzazione,
attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-lauream, conseguiti in Italia o all'estero, borse di studio o
incarichi di ricerca sia in Italia che all'estero, ecc..);
-
pubblicazioni e relativo elenco, tesi di laurea, ecc;
- curriculum della propria attività
scientifica e professionale.
Non saranno valutati
titoli eventualmente già prodotti a questa o altra Amministrazione ai quali
dovesse essere fatto riferimento, né titoli che dovessero pervenire a questa
Università dopo il termine per la presentazione delle domande di ammissione.
I titoli devono
essere prodotti in carta libera.
Le pubblicazioni
sono valide ai fini della valutazione anche se prodotte in semplice fotocopia,
purché siano evidenti l'autore, l'editore, il titolo dell'opera, il luogo di
pubblicazione ed il numero dell'opera da cui sono ricavate, ovvero le
informazioni equivalenti che consentano l'identificazione dell'opera.
Per i lavori
stampati all'estero deve, altresì, risultare la data di pubblicazione. Per i
lavori stampati in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti
dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31.8.1945, n. 660.
I candidati possono
dimostrare il possesso o la conformità all’originale dei documenti e titoli di
cui ai punti a), b) e c) mediante dichiarazione sostitutiva come previsto dal
D.P.R. 28/12/2000, n. 445, utilizzando il modello contrassegnato come allegato
2 al presente bando.
Art. 5
Dichiarazioni da formulare nella domanda
Nella domanda il candidato, oltre il cognome, il nome, e il preciso
domicilio eletto ai fini della partecipazione alla procedura, deve dichiarare,
sotto la propria responsabilità, a pena di esclusione:
-
la data ed il luogo di nascita;
-
la cittadinanza;
-
il possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 3
del bando ai fini dell'ammissione con l'indicazione dell'Università che lo ha
rilasciato e la data di conseguimento;
-
l’adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i
cittadini stranieri);
-
il fatto di non essere dipendente di ruolo delle
Università, degli Osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano, degli enti
pubblici e delle istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 30
dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni ed integrazioni, dell'ENEA e
dell'ASI.
Ai sensi dell'art. 3 della legge 15.5.97, n. 127, la
firma del candidato in calce alla domanda di partecipazione alla selezione non
è soggetta ad autenticazione.
I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5
febbraio 1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta in relazione al
proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario per poter sostenere il
colloquio.
Art. 6
Selezione e formazione delle graduatorie
La selezione è per titoli e colloquio.
Ai titoli sono riservati 40 punti e al colloquio 60 punti.
La commissione alla prima riunione stabilisce i criteri e
le modalità di valutazione dei titoli e del colloquio da formalizzare nei
relativi verbali al fine di assegnare i relativi punteggi.
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei
criteri generali, è effettuata da parte della commissione giudicatrice prima
del colloquio.
I candidati saranno ammessi a sostenere il colloquio se
avranno conseguito nella valutazione dei titoli una votazione di almeno 10
punti dei 40 disponibili.
I risultati della valutazione dei titoli saranno resi
noti ai candidati mediante affissione all'albo ufficiale del Dipartimento.
Limitatamente ai candidati ammessi a sostenere il
colloquio, il punteggio riportato nella valutazione dei titoli verrà comunicato
anche contestualmente alla convocazione a sostenere il colloquio.
Il colloquio verterà su argomenti attinenti il programma
di ricerca per il quale è stato bandito l'assegno.
Per il colloquio la commissione ha a disposizione 60
punti; la prova non si intenderà superata se il candidato non avrà conseguito
almeno 15 punti dei 60 disponibili.
La notizia del luogo, del giorno e dell'ora in cui si
terrà il colloquio verrà data ai candidati almeno venti giorni prima dello
svolgimento dello stesso, con raccomandata a.r.
Per avere accesso all'aula ove si svolgerà il colloquio,
i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento valido ai
sensi delle vigenti disposizioni.
Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la
commissione redige l'elenco dei candidati esaminati con i voti da ciascuno
riportati che, sottoscritto dal presidente e dal segretario, sarà affisso
all'albo della sede d'esame.
Al termine della selezione la commissione formula una
graduatoria di merito in ordine decrescente sommando il punteggio dei titoli a
quello del colloquio.
In caso di parità di punteggio tra due o più candidati avrà la precedenza
in graduatoria il più giovane di età.
Gli assegni di ricerca, così come determinati dall'art. 1 del presente
bando sono conferiti ai candidati vincitori della selezione.
Nel caso di rinuncia degli assegnatari o di risoluzione per mancata
accettazione dell'assegno, gli assegni possono essere conferiti ai candidati
che siano risultati idonei, secondo l'ordine della rispettive graduatoria.
Le graduatorie saranno approvate con decreto del Direttore del Dipartimento
e saranno affisse all'Albo del Dipartimento.
Art. 7
Commissione esaminatrice
La commissione giudicatrice, nominata con Decreto della
Direttrice del Dipartimento, sarà composta ai sensi dell'art. 15 del
regolamento interno per il conferimento degli assegni per collaborazioni ad
attività di ricerca.
Al termine dei propri lavori, che dovranno concludersi
entro sessanta giorni, la commissione redigerà apposito verbale contenente i
criteri di valutazione, i giudizi, il punteggio complessivo attribuito a
ciascun candidato e la graduatoria di merito.
Il giudizio della commissione è insindacabile nel merito.
Al fine di garantire la pubblicità riguardo alla
composizione della commissione esaminatrice, il Decreto di nomina della stessa
verrà affisso all'albo ufficiale del Dipartimento.
Art. 8
Conferimento dell’ assegno di ricerca
Il vincitore della selezione instaura, mediante stipula
di un contratto, un rapporto di lavoro autonomo di diritto privato. Tale
rapporto non rientra nella configurazione istituzionale della docenza
universitaria e del ruolo dei ricercatori universitari e quindi non può avere
effetto utile ai fini dell'assunzione nei ruoli del personale delle università
e istituti universitari italiani.
I contratti di cui al presente articolo saranno
sottoscritti dai vincitori e dalla Direttrice del Dipartimento.
L’assegno decorre improrogabilmente dal mese successivo a
quello in cui è stato stipulato il contratto. Il pagamento è effettuato in rate
mensili posticipate, di uguale ammontare.
Il pagamento dell'ultima rata dell'assegno è subordinato
al deposito presso
L'assegnista sarà tenuto a rispettare gli adempimenti
previsti dal Regolamento per il conferimento degli assegni per la
collaborazione ad attività di ricerca.
Copia del Regolamento sarà consegnata al titolare
dell’assegno all'atto della stipula del contratto.
Decadono dal diritto all'assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca coloro che, entro il termine fissato dall'Amministrazione,
non dichiarino di accettarlo o non assumano servizio nel termine stabilito.
Possono essere giustificati soltanto i ritardi dovuti a
gravi motivi debitamente documentati. Eventuali differimenti della data di
inizio del periodo di godimento dell'assegno verranno consentiti ai vincitori
che dimostrino di dover soddisfare obblighi militari o di trovarsi nelle
condizioni previste per le lavoratrici madri (legge 30.12.1971, n. 1204).
Coloro che, alla data di ricezione della lettera di
conferimento dell'assegno si trovano in servizio militare sono tenuti ad
esibire all'Amministrazione un certificato dell'autorità militare, nel quale
dovrà essere anche indicata la data presumibile in cui avrà termine il servizio
stesso. Il titolare dell'assegno dovrà comunque iniziare l'attività di ricerca
dal primo giorno del mese successivo a quello di congedo. In mancanza sarà
dichiarato decaduto.
Nei confronti del titolare di assegno, che dopo aver
iniziato l'attività di ricerca in programma non la prosegua, senza giustificato
motivo, regolarmente ed ininterrottamente, per l'intera durata dell'assegno, o
che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze, è avviata la procedura
prescritta per dichiarare la risoluzione del rapporto prevista dall'art. 18 del Regolamento.
Art. 9
Disciplina del cumulo, incompatibilità, aspettative e
interruzioni
Gli assegni non possono essere cumulati con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da altre
istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero,
l'attività di ricerca dei titolari di assegni.
L'assegno è individuale ed indivisibile. I beneficiari
non possono cumularlo - a pena di decadenza - con i proventi da attività
professionali o rapporto di lavoro svolti in modo continuativo. Pertanto, per
tutta la durata dell'assegno, è inibito l'esercizio di attività
libero-professionali o lo svolgimento in modo continuativo di rapporti di
lavoro.
I titolari di assegni non possono svolgere incarichi di
docenza universitaria, ufficiale o integrativa, conferiti, mediante contratto,
ai sensi dell'art. 25 o art. 100, lettera d), del D.P.R. 11.7.1980, n. 382 e
successive modificazioni e integrazioni, e dell'art. 1, comma 32, della legge
28.12.1996, n. 549, nonché quelli di cui all'art. 4 del D.P.R. 162/1980.
Lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1, 2 e 3
comporta la decadenza dal contratto.
Fermo restando l'integrale assolvimento dei propri
compiti i titolari di assegni possono chiedere, in via eccezionale, di svolgere
incarichi esterni, previa autorizzazione dell'organo collegiale di direzione
della struttura di afferenza, sentito il parere del responsabile dell'attività
di ricerca, a condizione che l'incarico:
sia occasionale e di breve durata;
non comporti un conflitto di interessi con la specifica
attività di ricerca svolta dal titolare di assegno;
in relazione alle attività svolte non rechi, comunque,
pregiudizio all'Ateneo;
I titolari degli
assegni che intendono svolgere, ovvero continuare a svolgere, un'attività
lavorativa comportante prestazioni rese a titolo gratuito presso associazioni
di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di
lucro, possono espletare tale attività senza bisogno di preventiva
autorizzazione, fermo restando, in ogni caso, l'integrale assolvimento dei
propri compiti di ricerca.
Il titolare di
assegno in servizio presso pubbliche amministrazioni può essere collocato in
aspettativa senza assegni per il periodo di durata dell'assegno.
L'attività di
ricerca e l'assegno possono essere sospesi per servizio militare e civile di
leva, gravidanza e malattia, fermo restando che l'intera durata dell'assegno
non può essere ridotta a causa delle suddette sospensioni.
Non costituisce
sospensione e, conseguentemente, non va recuperato un periodo complessivo di
assenza giustificata non superiore a 30 giorni in un anno.
Art. 10
Frequenza dei titolari di assegni ai corsi di dottorato
di ricerca
Il titolare di assegno può frequentare corsi di dottorato
di ricerca con sede amministrativa presso l'Università degli Studi della Tuscia
o in Università ad essa consorziate anche in deroga al numero determinato, ai
sensi dell'art. 70 del D.P.R. 11.7.1982, n. 382, fermo restando il superamento delle
prove di ammissione al dottorato medesimo. A tal fine, il Senato Accademico, su
proposta motivata del Coordinatore responsabile del corso di dottorato di
ricerca approvata dal Consiglio del Dipartimento presso il quale afferisce il
corso, stabilisce, per ogni ciclo attivato previa pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, il numero massimo dei posti in soprannumero da riservare ai titolari
di assegni ammessi a frequentare i corsi di dottorato.
I titolari di assegno, vincitori del concorso di
ammissione al dottorato di ricerca non usufruiscono delle corrispondenti borse
di studio che vengono devolute - nel limite dei posti soprannumerari di cui al
precedente comma - agli idonei utilmente collocati nelle graduatorie di merito
del dottorato di ricerca.
Art. 11
Modalità e procedure per il rinnovo
L’assegno di cui al presente bando può essere rinnovato
con lo stesso contraente nel limite massimo previsto dall'art. 2 del
Regolamento per il conferimento degli assegni per la collaborazione ad attività
di ricerca.
L'eventuale rinnovo, sulla base delle esigenze della
struttura alla quale afferisce il programma di ricerca, dovrà essere richiesto
dal responsabile dell'attività di ricerca almeno tre mesi prima della scadenza
del contratto.
Per le modalità e le procedure valgono le medesime
disposizioni di cui agli artt. 5 - secondo comma, 10 e 11 del Regolamento per
il conferimento degli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando
valgono le disposizioni del Regolamento di Ateneo per il conferimento degli
assegni di ricerca e le norme previste in materia.
Viterbo, 22 dicembre
2008
F.to
prof.ssa
Raffaella Petrilli
Allegato
1
SCHEMA DA SEGUIRE
NELLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
(da inviarsi su
carta libera)
Alla Direttrice del Dipartimento
di Studi sulla Comunicazione
Via San Carlo n. 32
01100 Viterbo
Il sottoscritto (1) ………………………………………… nato a
……………………………………. (provincia di ……. ) il …………… e residente in
…………………………………..C.A.P. ……….. (provincia
di ……..) Via …………………………………………… n. …….. tel. ………………... ,
C H I
E D E
di essere ammesso alla selezione pubblica, per titoli e
colloquio, indetta con D.D.D. n. 9/2008 del 22 dicembre 2008, per
l'attribuzione di un assegno, della durata di nove mesi, rinnovabile, per la
collaborazione ad attività di ricerca presso il Dipartimento di Studi sulla
Comunicazione dell'Università degli Studi della Tuscia nell'ambito del seguente
programma: “la storia della comunicazione audiovisiva nella
prospettiva dell’integrazione europea: un confronto fra Italia, Francia,
Spagna”.
A tal fine lo scrivente dichiara sotto la propria
responsabilità:
di essere cittadino italiano (2) o di uno Stato membro
della Comunità economica europea o cittadino extracomunitario;
di essere in possesso della laurea in (3) …………………..
conseguita in data ………….. presso l'Università di …………………………………….. con il
punteggio di……………;
di essere in possesso del diploma di dottore di ricerca
in ………………………………….(3) conseguito il …………… (ovvero di aver superato in data
……………. l'esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca in
…………………………..……………..) presso l'Università di …………………………………………., sede
amministrativa del dottorato;
di non essere dipendente di ruolo degli Enti indicati al
primo comma dell'art. 3 del bando;
di richiedere i seguenti benefici di cui alla legge
104/92 ....................................................... e a tal fine
allega certificazione relativa al proprio handicap (4);
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
(limitatamente ai cittadini stranieri).
Il sottoscritto allega alla presente domanda:
- certificato di laurea con l'indicazione delle votazioni
riportate nei singoli esami di profitto
e nell'esame di laurea;
- certificato comprovante l'acquisizione del titolo di
dottore di ricerca o l'avvenuto superamento dell'esame finale per il
conseguimento del titolo di dottore di ricerca con l'indicazione del corso
seguito, qualora posseduto;
- documenti e titoli, unitamente ad un elenco degli
stessi, che si ritengono utili ai fini della selezione (diplomi di
specializzazione, attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-lauream, conseguiti in Italia o
all'estero, borse di studio o incarichi di ricerca sia in Italia che
all'estero, ecc..);
- pubblicazioni e relativo elenco, tesi di laurea, ecc.;
- curriculum della
propria attività scientifica e professionale.
Il sottoscritto chiede inoltre che tutte le comunicazioni
relative alla presente selezione siano inviate al seguente indirizzo,
impegnandosi a segnalare tempestivamente ogni variazione del medesimo:
- nome e cognome ………………………………………………………………………….
- via ...................………………………………………………………… n. ….....
tel. ...…../….........;
- C.A.P. …………........ città
.....................………………………… (provincia ........).
Data ......./……../……..
Firma ..................……………………………
=============================
(1) Le donne sposate devono indicare nell'ordine: cognome
da nubile, cognome del marito, nome;
(2) ovvero di essere equiparato ai cittadini dello Stato
in quanto italiano non appartenente alla Repubblica.
(3) Per i partecipanti in possesso di titoli di studio
conseguiti all'estero l'equipollenza dei titoli sarà deliberata dal senato
accademico. A tal fine i candidati dovranno allegare ai titoli la traduzione in
lingua italiana e la dichiarazione di valore dei titoli nel Paese dove sono
stati conseguiti, rilasciata dall'Ambasciata italiana del posto, nonché‚ il
relativo curriculum degli studi e gli esami sostenuti.
(4) Tale dichiarazione deve essere resa unicamente dai
portatori di handicap che intendano usufruire dei benefici di cui all'art. 20
della legge 104/92.
Allegato 2
DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art.46 D.P.R. n.
445/2000)
DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. n. 445/2000)
IL SOTTOSCRITTO
Cognome _______________________________________________________________
(per
le donne indicare il cognome da nubile)
nome ______________________________ codice
fiscale ________________________
nato a ____________________________
(provincia ________ ) il_________________
attualmente residente a ______________________________ (provincia _______)
indirizzo ___________________________________ c.a.p. _______
telefono n. ______________
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi degli
articoli 483, 495,496 del codice penale e delle leggi speciali in materia
DICHIARA
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Luogo e data
________________________
Il
dichiarante
_________________________________