Decreto n. 14/2009
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DI PRODUZIONI ANIMALI
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto lo Statuto di questo Ateneo emanato con Decreto
Rettorale del 29 luglio 1996, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12
agosto 1996;
Visto l'art. 51,
comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con il quale sono stati
istituiti gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca da destinare
a dottori di ricerca o laureati in possesso di curriculum scientifico
professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca;
Visto il Decreto Ministeriale 11 febbraio 1998 con il quale
il MURST ha determinato l'importo e i criteri per il conferimento degli assegni
istituiti con il già citato art. 51 della legge 449/97;
Visto il Decreto Ministeriale n.45 del 26/2/2004 con il
quale il MIUR ha rideterminato l’importo degli assegni di ricerca , a far data
dal 1 gennaio
Visto al riguardo il Regolamento per il conferimento dei
suindicati assegni, adottato da questa Università ed emanato con Decreto
Rettorale n. 603 del 6 agosto 1998;
Visto il D.R. n. 951/00 del
27/07/2000 con il quale sono trasferite ai Direttori dei Dipartimenti tutte le
competenze relative al conferimento degli assegni di ricerca;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di
Produzioni Animali nella seduta del
13/03/2009 ha approvato fra le altre la richiesta di n. 1 assegno di
collaborazione ad attività di ricerca presentata dal prof.. Nicola Lacetera;
Visto il D.R. n. 289/01 del 22
marzo 2001 e il D.R. n. 92/08 del 8 febbraio 2008 che
modificano il Regolamento per il conferimento degli assegni per la
collaborazione ad attività di ricerca;
D
E C R E T A
Art. 1
E’ indetta presso il Dipartimento di Produzioni Animali
dell’Università degli Studi della Tuscia selezione
pubblica, per titoli e colloquio, per l'attribuzione di un assegno per
collaborazione ad attività di ricerca:
A)
n. 1 assegno per collaborazione ad
attività di ricerca dal titolo “Valutazione dello stress da trasporto in funzione delle
condizioni climatiche (MINSAL da IZSLER)” della durata di 9
mesi, eventualmente rinnovabile, dell'importo di € 12.699,00 comprensivo dei
soli oneri a carico dell’assegnista;
L'attività riguarderà :
- raccolta ed elaborazione dati per la stima delle relazioni tra condizioni climatiche durante il trasporto e mortalità di suini destinati alla macellazione.
TITOLI
E COLLOQUIO
I candidati dovranno avere solide basi nelle discipline afferenti ai settori della Fisiologia Animale e della Zootecnia nonché nei sistemi di raccolta ed elaborazione di dati meteorologici finalizzati allo studio delle relazioni tra clima e stato di salute e benessere degli animali allevati.
Il colloquio verterà sull'accertamento del livello di competenza nelle materie indicate e nella discussione dei titoli e delle esperienze dei candidati.
Art. 2
Trattamento fiscale, previdenziale e
assicurativo
Agli assegni di cui al presente bando si applicano, in
materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13.8.1984, n.
476, e successive modificazioni e integrazioni, nonché, in materia
previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge
8.8.1995, n. 335, come modificato dall'art. 59, comma 16, della legge n. 449
del 27.12.1997 e dall’art. 51, comma 1, della legge n.488 del 23 dicembre 1999
e successive modificazioni ed integrazioni.
L'Università provvede alle coperture assicurative per
infortuni e per responsabilità civile verso terzi a favore di titolari degli
assegni nell'ambito dell'espletamento della loro attività di ricerca.
Art. 3
Requisiti generali di ammissione
Possono partecipare alle selezioni pubbliche indette per il
conferimento degli assegni coloro che abbiano conseguito il titolo di dottore di
ricerca e i laureati in possesso di curriculum scientifico-professionale
attinente all'attività di ricerca da svolgere, con esclusione del personale di
ruolo presso le Università, gli Osservatori astronomici, astrofisici e
Vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 30.12.1993, n. 593, e successive modificazioni ed
integrazioni, l'ENEA e l'ASI.
I partecipanti devono essere cittadini italiani o
appartenere all'Unione europea. Possono altresì partecipare alle selezioni i
cittadini extracomunitari purché in possesso del titolo di dottore di ricerca.
Per i partecipanti in possesso di titoli di studio conseguiti all'estero
l'equipollenza dei titoli sarà deliberata dal senato accademico. A tal fine i
candidati dovranno allegare ai titoli la traduzione in lingua italiana e la
dichiarazione di valore dei titoli nel Paese dove sono stati conseguiti,
rilasciata dall'Ambasciata italiana del posto, nonché il relativo curriculum
degli studi e gli esami sostenuti.
I cittadini stranieri dovranno avere adeguata conoscenza
della lingua italiana.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione della
domanda di ammissione.
I candidati sono ammessi con riserva alla selezione.
L'Amministrazione può disporre, in ogni momento, con
provvedimento motivato, l'esclusione dalla procedura concorsuale per difetto
dei requisiti prescritti.
Art. 4
Domanda, termine di presentazione, titoli
e curriculum professionale
I
candidati che intendono partecipare a più selezioni sono tenuti a presentare
una distinta domanda di ammissione per ciascun programma di ricerca previsto
nel presente bando.
La
domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera, deve essere indirizzata
e fatta pervenire anche a mezzo consegna a mano al Dipartimento di
Produzioni Animali dell’Università degli
Studi della Tuscia – Via S. Camillo de Lellis – 01100 Viterbo entro il termine perentorio di
giorni trenta a decorrere dal giorno successivo alla data di affissione del
bando all’albo ufficiale dell'Ateneo e delle strutture di ricerca assegnatarie.
Il
bando sarà pubblicato anche sul sito Internet dell'Ateneo (http://www.unitus.it/).
Si
considerano prodotte in tempo utile le domande pervenute presso
Non
saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, quelle prive di
dati anagrafici e quelle che, per qualsiasi causa, dovessero essere pervenute a
questa Università oltre il termine sopra indicato.
Tutte
le comunicazioni riguardanti le selezioni indette con il presente Decreto
verranno inoltrate agli interessati a mezzo di raccomandata.
L'Amministrazione
non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente o da mancata, oppure
tardiva, comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
né per gli eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Il
candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione, in unica copia:
a)
certificato di laurea con l'indicazione
delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e nell'esame di laurea,
b)
certificato comprovante l'acquisizione
del titolo di dottore di ricerca o l'avvenuto superamento dell'esame finale per
il conseguimento del titolo di dottore di ricerca con l'indicazione del corso
seguito, qualora posseduto,
c)
documenti e titoli, unitamente ad un
elenco degli stessi, che si ritengono utili ai fini della selezione (diplomi di
specializzazione, attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-lauream, conseguiti in Italia o all'estero, borse di
studio o incarichi di ricerca sia in Italia che all'estero, ecc..),
d)
pubblicazioni e relativo elenco, tesi di
laurea, ecc.
e)
curriculum della propria attività
scientifica e professionale.
Non
saranno valutati titoli eventualmente già prodotti a questa o altra
Amministrazione ai quali dovesse essere fatto riferimento, né titoli che
dovessero pervenire a questa Università dopo il termine per la presentazione
delle domande di ammissione.
I
titoli devono essere prodotti in carta libera.
Le
pubblicazioni sono valide ai fini della valutazione anche se prodotte in
semplice fotocopia, purché siano evidenti l'autore, l'editore, il titolo
dell'opera, il luogo di pubblicazione ed il numero dell'opera da cui sono
ricavate, ovvero le informazioni equivalenti che consentano l'identificazione
dell'opera.
Per
i lavori stampati all'estero deve, altresì, risultare la data di pubblicazione.
Per i lavori stampati in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti
dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31.8.1945, n. 660.
I candidati cittadini italiani o di altro Stato membro dell’Unione europea possono dimostrare la conformità all’originale dei documenti e titoli di cui ai punti a), b) e c) mediante dichiarazione sostitutiva come previsto dall’art. 2 del D.P.R. 20.10.1998, n. 403. Possono altresì dimostrarne il possesso mediante la forma delle dichiarazioni sostitutive consentite dalla legge 4.11.1968, n. 15 e dal D.P.R. 20.10.1998, n. 403.
A tali fini i candidati possono compilare l’allegato 2 al presente bando.
Art.
5
Dichiarazioni
da formulare nella domanda
Nella
domanda il candidato, oltre il cognome, il nome, ed il preciso domicilio eletto
ai fini della partecipazione alla procedura, deve dichiarare, sotto la propria
responsabilità, a pena di esclusione:
a)
la data ed il luogo di nascita;
b)
la cittadinanza posseduta;
c)
il possesso del titolo di studio
richiesto dall'art. 3 del bando ai fini dell'ammissione con l'indicazione
dell'Università che lo ha rilasciato e la data di conseguimento.
d)
di avere adeguata conoscenza della lingua
italiana (solo per i cittadini stranieri);
e)
di non essere dipendente di ruolo delle
Università, degli Osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano, degli enti
pubblici e delle istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593, e successive
modificazioni ed integrazioni, dell'ENEA e dell'ASI;
Ai
sensi dell'art. 3 della legge 15.5.97, n. 127, la firma del candidato in calce
alla domanda di partecipazione alla selezione non è soggetta ad autenticazione.
I
candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
dovranno fare esplicita richiesta in relazione al proprio handicap, riguardo
l'ausilio necessario per poter sostenere il colloquio.
Art. 6
Selezione e formazione delle graduatorie
La selezione è per titoli e colloquio.
Ai titoli sono riservati 40 punti e al colloquio 60 punti.
La commissione alla prima riunione stabilisce i criteri e le
modalità di valutazione dei titoli e del colloquio da formalizzare nei relativi
verbali al fine di assegnare i relativi punteggi.
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri
generali, è effettuata da parte della commissione giudicatrice prima del
colloquio.
I candidati saranno ammessi a sostenere il colloquio se
avranno conseguito nella valutazione dei titoli una votazione di almeno 10
punti dei 40 disponibili.
I risultati della valutazione dei titoli saranno resi noti
ai candidati mediante affissione all'albo ufficiale del Dipartimento.
Limitatamente ai candidati ammessi a sostenere il colloquio,
il punteggio riportato nella valutazione dei titoli verrà comunicato anche
contestualmente alla convocazione a sostenere il colloquio.
Il colloquio verterà su argomenti attinenti il programma di
ricerca per il quale è stato bandito l'assegno.
Per il colloquio la commissione ha a disposizione 60 punti;
la prova non si intenderà superata se il candidato non avrà conseguito almeno
15 punti dei 60 disponibili.
La notizia del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terrà
il colloquio verrà data ai candidati almeno venti giorni prima dello
svolgimento dello stesso, con raccomandata a.r.
Per avere accesso all'aula ove si svolgerà il colloquio, i
candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento valido ai
sensi delle vigenti disposizioni.
Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la
commissione redige l'elenco dei candidati esaminati con i voti da ciascuno
riportati che, sottoscritto dal presidente e dal segretario, sarà affisso
all'albo della sede d'esame.
Al termine della selezione la commissione formula una
graduatoria di merito in ordine decrescente sommando il punteggio dei titoli a
quello del colloquio.
In caso di parità di punteggio tra due o più candidati avrà
la precedenza in graduatoria il più giovane di età.
Gli assegni di ricerca, così come determinati dall'art. 1
del presente bando sono conferiti ai candidati vincitori della selezione.
Nel caso di rinuncia degli assegnatari o di risoluzione per
mancata accettazione dell'assegno, gli assegni possono essere conferiti ai
candidati che siano risultati idonei, secondo l'ordine della rispettive
graduatoria.
Le graduatorie saranno approvate con decreto del Direttore
del Dipartimento e saranno affisse all'albo del Dipartimento.
Art. 7
Commissione esaminatrice
La
commissione giudicatrice, nominata con Decreto del Direttore del Dipartimento,
sarà composta ai sensi dell'art. 15 del regolamento interno per il conferimento
degli assegni per collaborazioni ad attività di ricerca.
Al
termine dei propri lavori, che dovranno concludersi entro sessanta giorni, la
commissione redigerà apposito verbale contenente i criteri di valutazione, i
giudizi, il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato e la
graduatoria di merito.
Il
giudizio della commissione è insindacabile nel merito.
Al
fine di garantire la pubblicità riguardo alla composizione della commissione
esaminatrice, il Decreto di nomina della stessa verrà affisso all'albo
ufficiale del Dipartimento.
Art. 8
Conferimento degli assegni di ricerca
Il
vincitore della selezione instaura mediante stipula di un contratto, previa
regolarizzazione in bollo della documentazione di cui alle lettere a, b e c del
precedente art. 4, un rapporto di lavoro autonomo di diritto privato. Tale
rapporto non rientra nella configurazione istituzionale della docenza
universitaria e del ruolo dei ricercatori universitari e quindi non può avere
effetto utile ai fini dell'assunzione nei ruoli del personale delle università
e istituti universitari italiani.
I
contratti di cui al presente articolo saranno sottoscritti dai vincitori e dal
Direttore del Dipartimento.
Gli
assegni decorrono improrogabilmente dal mese successivo a quello in cui è stato
stipulato il contratto. Il pagamento è effettuato in rate mensili posticipate,
di uguale ammontare.
Il
pagamento dell'ultima rata dell'assegno è subordinato al deposito presso la
segreteria amministrativa del Dipartimento della relazione prevista al secondo
comma dell'art. 19 del regolamento.
L'assegnista
sarà tenuto a rispettare gli adempimenti previsti dal regolamento di Ateneo.
Copia
del regolamento sarà consegnata a ciascun titolare di assegno all'atto della
stipula del contratto.
Decadono
dal diritto all'assegno per la collaborazione ad attività di ricerca coloro
che, entro il termine fissato dall'Amministrazione, non dichiarino di
accettarlo o non assumano servizio nel termine stabilito.
Possono
essere giustificati soltanto i ritardi dovuti a gravi motivi debitamente
documentati. Eventuali differimenti della data di inizio del periodo di
godimento dell'assegno verranno consentiti ai vincitori che dimostrino di dover
soddisfare obblighi militari o di trovarsi nelle condizioni previste per le
lavoratrici madri (legge 30.12.1971, n. 1204).
Coloro
che, alla data di ricezione della lettera di conferimento dell'assegno si
trovano in servizio militare sono tenuti ad esibire all'Amministrazione un
certificato dell'autorità militare, nel quale dovrà essere anche indicata la
data presumibile in cui avrà termine il servizio stesso. Il titolare
dell'assegno dovrà comunque iniziare l'attività di ricerca dal primo giorno del
mese successivo a quello di congedo. In mancanza sarà dichiarato decaduto.
Nei
confronti del titolare di assegno, che dopo aver iniziato l'attività di ricerca
in programma non la prosegua, senza giustificato motivo, regolarmente ed
ininterrottamente, per l'intera durata dell'assegno, o che si renda
responsabile di gravi e ripetute mancanze, è avviata la procedura prescritta
per dichiarare la risoluzione del rapporto prevista dall'art. 18 del regolamento.
Al
termine del contratto, il titolare di assegno dovrà presentare una relazione
sull'attività svolta, la quale, debitamente vidimata dal responsabile
dell'attività di ricerca verrà inviata al Direttore del Dipartimento.
Art. 9
Disciplina del cumulo, incompatibilità,
aspettative e interruzioni.
Gli
assegni non possono essere cumulati con altre borse di studio a qualsiasi
titolo conferite, tranne che con quelle concesse da altre istituzioni nazionali
o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca
dei titolari di assegni.
L'assegno
è individuale ed indivisibile. I beneficiari non possono cumularlo - a pena di
decadenza - con i proventi da attività professionali o rapporto di lavoro
svolti in modo continuativo. Pertanto, per tutta la durata dell'assegno, è
inibito l'esercizio di attività libero-professionali o lo svolgimento in modo
continuativo di rapporti di lavoro.
I
titolari di assegni non possono svolgere incarichi di docenza universitaria,
ufficiale o integrativa, conferiti, mediante contratto, ai sensi dell'art. 25 o
art. 100, lettera d), del D.P.R. 11.7.1980, n. 382 e successive modificazioni e
integrazioni, e dell'art. 1, comma 32, della legge 28.12.1996, n. 549, nonché
quelli di cui all'art. 4 del D.P.R. 162/1980.
Lo
svolgimento delle attività di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta la decadenza dal
contratto.
Fermo
restando l'integrale assolvimento dei propri compiti i titolari di assegni
possono chiedere, in via eccezionale, di svolgere incarichi esterni, previa
autorizzazione dell'organo collegiale di direzione della struttura di
afferenza, sentito il parere del responsabile dell'attività di ricerca, a
condizione che l'incarico:
a)
sia occasionale e di breve durata,
b)
non comporti un conflitto di interessi
con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare di assegno,
c)
in relazione alle attività svolte non
rechi, comunque, pregiudizio all'Ateneo.
I
titolari degli assegni che intendono svolgere, ovvero continuare a svolgere,
un'attività lavorativa comportante prestazioni rese a titolo gratuito presso
associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale
senza scopo di lucro, possono espletare tale attività senza bisogno di
preventiva autorizzazione, fermo restando, in ogni caso, l'integrale
assolvimento dei propri compiti di ricerca.
Il
titolare di assegno in servizio presso pubbliche amministrazioni può essere
collocato in aspettativa senza assegni per il periodo di durata dell'assegno.
L'attività
di ricerca e l'assegno possono essere sospesi per servizio militare e civile di
leva, gravidanza e malattia, fermo restando che l'intera durata dell'assegno
non può essere ridotta a causa delle suddette sospensioni.
Non
costituisce sospensione e, conseguentemente, non va recuperato un periodo
complessivo di assenza giustificata non superiore a 30 giorni in un anno.
Art. 10
Frequenza dei titolari di assegni ai
corsi di dottorato di ricerca
Il
titolare di assegno può frequentare corsi di dottorato di ricerca con sede
amministrativa presso l'Università degli Studi della Tuscia
o in Università ad essa consorziate anche in deroga al numero determinato, ai
sensi dell'art. 70 del D.P.R. 11.7.1982, n. 382, fermo restando il superamento
delle prove di ammissione al dottorato medesimo.
A
tal fine, il Senato Accademico, su proposta motivata del Coordinatore
responsabile del corso di dottorato di ricerca approvata dal Consiglio del
Dipartimento presso il quale afferisce il corso, stabilisce, per ogni ciclo
attivato previa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il numero massimo dei
posti in soprannumero da riservare ai titolari di assegni ammessi a frequentare
i corsi di dottorato.
I
titolari di assegno, vincitori del concorso di ammissione al dottorato di
ricerca non usufruiscono delle corrispondenti borse di studio che vengono
devolute - nel limite dei posti soprannumerari di cui al precedente comma -
agli idonei utilmente collocati nelle graduatorie di merito del dottorato di
ricerca.
Art. 11
Modalità e procedure per il rinnovo
Gli
assegni di cui al presente bando possono essere rinnovati con lo stesso
contraente nel limite massimo previsto dall'art. 2 del regolamento per il
conferimento degli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca.
L'eventuale
rinnovo, sulla base delle esigenze della struttura alla quale afferisce il
programma di ricerca, dovrà essere richiesto dal responsabile dell'attività di
ricerca almeno tre mesi prima della scadenza del contratto.
Per
le modalità e le procedure valgono le medesime disposizioni di cui agli artt. 5
- secondo comma, 10 e 11 del regolamento, tenuto conto del D.R.n.951/00
del 27/7/2000 e successive integrazioni e modificazioni.
Per
quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono le disposizioni
del regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni di ricerca e le
norme previste in materia.
Viterbo,
20/05/2009
IL
DIRETTORE
Prof.
Alessio Valentini
Allegato
1
SCHEMA DA SEGUIRE NELLA COMPILAZIONE DELLA
DOMANDA
(da inviarsi su carta libera)
Al Direttore del
Dipartimento di Produzioni Animali
Università degli Studi della Tuscia
Via S. Camillo de Lellis
01100 Viterbo
Il sottoscritto (1) ………………………………………… nato a …………………………………….
(provincia di ……. ) il …………… e residente in …………………………………..C.A.P. ………..
(provincia di ……..) Via …………………………………………… n. …….. tel. ………………... ,
C
H I E D E
di essere ammesso alla selezione pubblica, per titoli e
colloquio, indetta con D.D.D. n. 14/2009 del 19/05/2009, per l'attribuzione di un
assegno per la collaborazione ad attività di ricerca presso l'Università degli
Studi della Tuscia nell'ambito del seguente programma
dal titolo “Valutazione dello stress
da trasporto in funzione delle condizioni climatiche (MINSAL da IZSLER)”
contrassegnato con la lettera A afferente al Dipartimento di Produzioni Animali
.
A tal fine lo scrivente dichiara sotto la propria
responsabilità:
·
di essere cittadino italiano (3) o di uno
Stato membro della Comunità economica europea o cittadino extracomunitario;
·
di essere in possesso della laurea in (4)
………………….. conseguita in data ………….. presso l'Università di …………………………………….. con
il punteggio di……………;
·
di essere in possesso del diploma di
dottore di ricerca in ………………………………….(3) conseguito il …………… (ovvero di aver
superato in data ……………. l'esame finale per il conseguimento del titolo di
dottore di ricerca in …………………………..……………..) presso l'Università di
…………………………………………., sede amministrativa del dottorato;
·
di non essere dipendente di ruolo degli
Enti indicati al primo comma dell'art. 3 del bando;
·
di richiedere i seguenti benefici di cui
alla legge 104/92 ....................................................... e a
tal fine allega certificazione relativa al proprio handicap (5);
·
di avere adeguata conoscenza della lingua
italiana; (limitatamente ai cittadini stranieri).
Il sottoscritto allega alla presente domanda:
§
certificato di laurea con l'indicazione
delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e nell'esame di laurea,
§
certificato comprovante l'acquisizione
del titolo di dottore di ricerca o l'avvenuto superamento dell'esame finale per
il conseguimento del titolo di dottore di ricerca con l'indicazione del corso
seguito, qualora posseduto,
§
documenti e titoli, unitamente ad un
elenco degli stessi, che si ritengono utili ai fini della selezione (diplomi di
specializzazione, attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-lauream, conseguiti in Italia o all'estero, borse di
studio o incarichi di ricerca sia in Italia che all'estero, ecc..),
§
pubblicazioni e relativo elenco, tesi di
laurea, ecc.
§
curriculum della propria attività
scientifica e professionale.
Il sottoscritto chiede inoltre che tutte le comunicazioni
relative alla presente selezione siano inviate al seguente indirizzo,
impegnandosi a segnalare tempestivamente ogni variazione del medesimo:
- nome e cognome;
- via ..................... n. ... tel. ...../..........;
- C.A.P. ...... città ....................... (provincia
........).
Data ..........
Firma ....................
=============================
(1)
Le donne sposate devono indicare
nell'ordine: cognome da nubile, cognome del marito, nome;
(2)
specificare con precisione il programma
di ricerca a cui si intende partecipare; i candidati dovranno produrre una
singola domanda per ogni programma a cui intendono partecipare;
(3)
ovvero di essere equiparato ai cittadini
dello Stato in quanto italiano non appartenente alla Repubblica.
(4)
Per i partecipanti in possesso di titoli
di studio conseguiti all'estero l'equipollenza dei titoli sarà deliberata dal
senato accademico. A tal fine i candidati dovranno allegare ai titoli la
traduzione in lingua italiana e la dichiarazione di valore dei titoli nel Paese
dove sono stati conseguiti, rilasciata dall'Ambasciata italiana del posto,
nonché‚ il relativo curriculum degli studi e gli esami sostenuti.
(5) Tale dichiarazione deve essere resa unicamente dai portatori di handicap che intendano usufruire dei benefici di cui all'art. 20 della legge 104/92.
n.b. I candidati cittadini italiani o di altro Stato
membro dell’Unione europea possono dimostrare la conformità all’originale dei
documenti e dei titoli mediante dichiarazione sostitutiva come previsto
dall’art. 2 del D.P.R. 20.10.1998, n. 403. Possono altresì dimostrarne il
possesso mediante la forma delle dichiarazioni sostitutive consentite dalla
legge 4.11.1968, n. 15 e dal D.P.R.
20.10.1998, n. 403.
A tali fini i candidati possono compilare l’allegato
2 al presente bando.
ALLEGATO 2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 2 legge n. 15/1968 e art. 1, D.P.R. n.
403/1998)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 4 legge n. 15/1968 e art. 2, D.P.R. n.
403/1998)
IL SOTTOSCRITTO
Cognome
__________________________________________________________________________
(per le donne indicare il cognome da nubile)
nome
______________________________ codice
fiscale ___________________________________
nato a
____________________________ (provincia
______________ ) il __________________
attualmente
residente a _______________________________________ (provincia ______________)
indirizzo ___________________________________
c.a.p. ____________ telefono n. ____________
consapevole che le dichiarazioni
mendaci sono punite ai sensi degli articoli 483, 495,496 del codice penale e
delle leggi speciali in materia
DICHIARA
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Luogo
e data ________________________
Il
dichiarante
_________________________________
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196
Il trattamento dei dati personali da
lei forniti – il cui rilascio è presupposto indispensabile per l’applicazione
di quanto disposto dall’art.1, comma 333 della Legge n. 311/2004, è stato
realizzato secondo le prescrizioni stabilite del D.Lgs.
196/2003 e successive modifiche con l’ausilio di strumenti informatici ed è
svolto da personale di questo Dipartimento dell’Università degli Studi della Tuscia e/o da soggetti terzi che abbiano con essa rapporti
di servizio.
Lei ha diritto di conoscere, in ogni
momento, quali sono i suoi dati e come essi vengono utilizzati.
Ha altresì la facoltà di esercitare i
diritti previsti dall’art. 7 del suddetto decreto legislativo.
Sempre nel rispetto delle prescrizioni
del D.Lgs. 196/2003, i suoi dati verranno comunicati
all’Anagrafe Tributaria, ma non saranno ulteriormente diffusi se non in quanto
prescritto da espresse disposizioni normative.